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Contratti commerciali internazionali e instabilità geopolitica: come proteggersi con la clausola di hardship

Clausola di hardship nei contratti commerciali internazionali

calendar_today 01 ottobre 2026

Nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica, conflitti, tensioni commerciali ed improvvisi mutamenti delle politiche economiche e tariffarie, l’equilibrio economico originariamente definito dalle parti di un contratto commerciale internazionale può subire significative alterazioni. Circostanze sopravvenute e ragionevolmente imprevedibili possono infatti rendere l’adempimento delle obbligazioni contrattuali considerevolmente più oneroso per una delle parti, o incidere più in generale sull’equilibrio economico dell’operazione, senza tuttavia rendere impossibile l’esecuzione del contratto. Come possono, dunque, le parti tutelarsi preventivamente rispetto a questo rischio?

È in questo spazio che assume particolare rilievo la clausola di hardship nei contratti commerciali internazionali, quale strumento destinato a governare le conseguenze di sopravvenienze idonee ad alterare significativamente l’equilibrio originario del rapporto. I contratti internazionali infatti, per la peculiarità di interessare contraenti provenienti da Stati diversi, sono più esposti - rispetto ai contratti nazionali - al rischio che si possa verificare, durante la fase di esecuzione, un evento imprevedibile che renda la prestazione di una delle due parti eccessivamente più onerosa.

Tra le sopravvenienze che possono incidere sull’equilibrio economico dei contratti commerciali internazionali rientrano anche l’introduzione o l’aumento di dazi doganali successivamente alla stipulazione. Le recenti vicende tariffarie internazionali, e in particolare il ricorso degli Stati Uniti a misure tariffarie in diversi settori, mostrano come variazioni improvvise del costo dell’importazione possano alterare sensibilmente l’assetto economico di operazioni già concluse. In contesti di questo tipo, la previsione di una clausola di hardship può rivelarsi particolarmente utile, poiché consente alle parti di disciplinare preventivamente le conseguenze di simili sopravvenienze e di predisporre un meccanismo di rinegoziazione volto, ove possibile, a preservare l’equilibrio e la continuità del rapporto contrattuale.

Prima di proseguire con l’analisi dell’istituto occorre operare una precisazione di ordine sistematico: l’hardship va tenuta distinta dalla forza maggiore. Quest’ultima riguarda un impedimento all’adempimento e può condurre all’esonero della parte dalle conseguenze dell’inadempimento; l’hardship presuppone invece che l’esecuzione rimanga possibile, ma che l’equilibrio del contratto risulti fondamentalmente alterato.

L’hardship nei Principi UNIDROIT e nella ICC Hardship Clause 2020

I principali riferimenti elaborati per la contrattazione commerciale internazionale sono rappresentati dai Principi UNIDROIT del 2016 e dalla ICC Hardship Clause 2020. I primi delineano una disciplina generale dell’hardship; la seconda costituisce un modello di clausola predisposto dalla International Chamber of Commerce per essere incorporato nei contratti internazionali.
La Sezione 2 del Capitolo 6 dei Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali disciplina l’hardship muovendo dal principio della forza vincolante del contratto. La parte rimane pertanto tenuta ad adempiere anche quando la prestazione sia divenuta più onerosa di quanto previsto al momento della conclusione del contratto.

L’hardship ricorre quando si verificano eventi che alterano fondamentalmente l’equilibrio del contratto, o per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. A tale requisito devono aggiungersi quattro condizioni:
  • gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto
  • non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione al momento della conclusione
  • sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata
  • il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla medesima parte

Un primo elemento centrale è rappresentato dalla gravità dell’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Inoltre, un evento sopravvenuto non può fondare l’hardship quando avrebbe potuto essere ragionevolmente preso in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della stipulazione. Analoga rilevanza assume l’allocazione del rischio: l’hardship non può essere invocata qualora il rischio dell’evento sopravvenuto sia stato assunto dalla parte che intende avvalersene.

La parte svantaggiata ha il diritto di chiedere la rinegoziazione senza ingiustificato ritardo, indicandone le ragioni sulle quali si fonda. La richiesta di rinegoziazione non attribuisce, tuttavia, un automatico diritto di sospendere l’adempimento. La parte svantaggiata rimane pertanto tenuta, in linea di principio, a eseguire la propria prestazione durante la fase negoziale. La rinegoziazione deve inoltre svolgersi entro un termine ragionevole.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice. Accertata l’esistenza dell’hardship, il giudice può, ove lo ritenga ragionevole, risolvere il contratto, determinandone data e condizioni, oppure adattarlo allo scopo di ripristinarne l’equilibrio. L’adattamento giudiziale può, per esempio, comportare anche una modifica del prezzo, senza che ciò implichi necessariamente l’integrale compensazione della perdita subita dalla parte svantaggiata.

La ICC Hardship Clause 2020 muove da un’impostazione analoga. In via generale, una parte rimane tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni anche quando le circostanze abbiano reso l’adempimento più oneroso di quanto potesse essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto. La parte che invoca la clausola deve provare che l’esecuzione delle proprie obbligazioni sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal proprio ragionevole controllo, che non poteva ragionevolmente essere preso in considerazione al momento della conclusione del contratto e che non avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato o superato, neppure quanto ai suoi effetti.

La ICC Hardship Clause 2020 attribuisce, a sua volta, particolare rilievo alla disciplina delle conseguenze del fallimento della rinegoziazione. La scelta fondamentale concerne il ruolo da attribuire al giudice o all’arbitro e, in particolare, la possibilità di conferirgli il potere di adattare il contratto quando le parti non siano riuscite a raggiungere autonomamente una soluzione negoziata. Pertanto, in caso di mancato accordo, il modello ICC contempla tre differenti soluzioni: l’opzione A attribuisce alla parte che invoca l’hardship il diritto di risolvere il contratto; l’opzione B consente a ciascuna parte di chiedere al giudice o all’arbitro di adattare il contratto al fine di ristabilirne l’equilibrio oppure di dichiararne la risoluzione; l’opzione C consente invece di richiedere al giudice o all’arbitro esclusivamente la risoluzione del contratto.

Cosa succede in assenza di una clausola di hardship?

La ICC Hardship Clause 2020, appena analizzata, costituisce una clausola modello destinata a essere incorporata nel contratto. La sua disciplina presuppone pertanto che le parti abbiano scelto di richiamarla o riprodurla nel proprio accordo.
In assenza di una specifica disciplina contrattuale, i rimedi disponibili dipendono dalla legge applicabile al rapporto, tenuto conto che gli ordinamenti nazionali possono adottare soluzioni differenti tanto in relazione alla rinegoziazione quanto con riferimento alle conseguenze del mancato accordo. 

In assenza di una specifica disciplina contrattuale, i rimedi disponibili dipendono dalla legge applicabile al rapporto, tenuto conto che gli ordinamenti nazionali possono adottare soluzioni differenti tanto in relazione alla rinegoziazione quanto con riferimento alle conseguenze del mancato accordo. 

Qualora trovi applicazione la legge italiana, l’art. 1467 c.c. prevede che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili possa domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata quando la sopravvenuta onerosità rientri nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è richiesta la risoluzione può inoltre evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.

La disciplina italiana presenta quindi una struttura diversa rispetto ai modelli hardship internazionali che attribuiscono direttamente alla parte svantaggiata il diritto di richiedere la rinegoziazione e contemplano, in determinate circostanze, anche l’adattamento del contratto.

Clausola di hardship nei contratti internazionali: conclusioni

Alla luce dell’analisi svolta, la clausola di hardship si rivela particolarmente funzionale nelle ipotesi in cui le parti siano esposte al rischio del verificarsi di circostanze non ragionevolmente prevedibili né riconducibili alla loro sfera di controllo, idonee ad alterare significativamente l’equilibrio originario del contratto.

La sua funzione consiste nel favorire la rinegoziazione delle condizioni originariamente pattuite, così da consentire, ove possibile, la prosecuzione del rapporto su basi compatibili con il nuovo assetto economico determinato dall’evento sopravvenuto. In questa capacità di coniugare la stabilità del vincolo contrattuale con l’esigenza di adattamento alle mutate circostanze risiede una delle principali ragioni dell’utilità della clausola nei contratti commerciali internazionali.


Dott. Greta Bosio - Studio Legale de Capoa 

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