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La crisi dei dazi IEEPA negli Stati Uniti

calendar_today 14 luglio 2026

La crisi dei dazi IEEPA negli Stati Uniti


La decisione resa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti il 20 febbraio 2026 nel caso Learning Resources v. United States costituisce un momento di svolta nell'evoluzione della politica commerciale americana, avendo escluso la possibilità per il Presidente degli Stati Uniti di avvalersi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) quale fondamento normativo per l'imposizione di dazi di carattere generalizzato sulle importazioni.

Tuttavia, l'impugnazione proposta dal Governo federale il 2 giugno 2026 avverso le successive pronunce concernenti la restituzione dei dazi illegittimamente riscossi ha impedito che questa decisione producesse l'effetto di stabilizzazione e certezza del diritto che molti operatori economici auspicavano in relazione alla politica tariffaria statunitense.

Allo stato attuale, gli operatori economici sono chiamati a confrontarsi con una disciplina in continua evoluzione, procedure amministrative ancora in fase di assestamento e un contenzioso la cui definizione appare destinata a protrarsi ancora nel tempo. 

L'IEEPA e i limiti dei poteri presidenziali in materia dei dazi


L'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali il Presidente degli Stati Uniti può adottare misure economiche straordinarie in presenza di una minaccia nazionale derivante dall’estero.

Storicamente, l'IEEPA è stato utilizzato per imporre sanzioni economiche, congelamenti di beni e restrizioni finanziarie. Solo recentemente esso è stato impiegato quale base normativa per l'introduzione di dazi doganali di ampia portata. 

In particolare, attraverso una serie di Executive Orders, il Presidente aveva introdotto dazi addizionali sulle importazioni provenienti da diversi Paesi, giustificandoli con esigenze di sicurezza nazionale. Tra questi assumono particolare rilievo gli ordini esecutivi relativi ai cosiddetti fentanyl tariffs, applicati nei confronti di Cina, Canada e Messico, nonché l'Executive Order n. 14257, con il quale sono stati introdotti i Reciprocal Trade Deficit Tariffs, destinati a colpire le importazioni provenienti dai Paesi con cui gli Stati Uniti registravano un significativo deficit commerciale.

La legittimità di tali misure è stata tuttavia messa in discussione davanti ai giudici federali sino a giungere all'esame della Corte Suprema. Con la sentenza del 20 febbraio 2026 nel caso Learning Resources v. United States, la Corte ha affermato un principio di particolare rilevanza costituzionale, stabilendo che il Presidente non dispone di un potere generale di imposizione tariffaria ai sensi dell’IEEPA.
Secondo la Corte, infatti, l'IEEPA attribuisce al Presidente poteri straordinari di natura economica in presenza di emergenze nazionali derivanti dall'estero, ma non può essere interpretato nel senso di conferire una delega generale in materia di politica tariffaria. La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito statunitense sulla non-delegation doctrine, ossia sul limite costituzionale alla delega di poteri legislativi all’Esecutivo.
Sebbene la Corte non abbia esplicitamente fondato la propria decisione sulla violazione del principio di separazione dei poteri, il ragionamento seguito evidenzia una chiara volontà di circoscrivere l'ambito di discrezionalità presidenziale in materia commerciale, riaffermando la centralità del Congresso nell'adozione delle politiche sui dazi. 

L'effetto immediato della sentenza è stato quello di dichiarare illegittima la riscossione dei dazi introdotti in forza delle Executive Orders sopra richiamate.

Il sistema CAPE


L'accertata illegittimità dei dazi IEEPA ha aperto una nuova e complessa fase incentrata sulla definizione delle modalità attraverso cui gli importatori possano ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all'amministrazione doganale statunitense. La Corte Suprema, non ha infatti fornito indicazioni circa le modalità operative e i tempi di effettuazione dei rimborsi,  rimettendo la questione alle giurisdizioni inferiori e alle autorità amministrative competenti.

In questo contesto assumono particolare rilievo le decisioni rese dalla U.S. Court of International Trade (CIT) nei casi Atmus Filtration, Inc. v. United States e Euro-Notions Florida Inc. v. United States. Con ordinanza del 7 aprile 2026, il giudice Richard K. Eaton ha emanato un provvedimento di ampia portata, imponendo alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) di predisporre una procedura amministrativa idonea a consentire la restituzione dei dazi IEEPA illegittimamente riscossi a favore di “tutti gli importatori” che ne avevano sostenuto il pagamento, indipendentemente dalla loro partecipazione ai giudizi instaurati nei confronti del Governo.

In attuazione di tale ordine, la CBP ha sviluppato il sistema denominato Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), integrato nell'Automated Commercial Environment (ACE), la piattaforma telematica attraverso la quale vengono gestite le procedure doganali statunitensi.

La prima fase del sistema CAPE, operativa dal 20 aprile 2026, presenta un ambito applicativo particolarmente circoscritto. Possono infatti accedere alla procedura esclusivamente gli Importers of Record (IOR), ossia i soggetti che hanno originariamente sostenuto il pagamento dei dazi IEEPA. Restano invece esclusi gli altri operatori coinvolti nella catena commerciale e distributiva che, pur avendo eventualmente sopportato in tutto o in parte l'onere economico dei dazi, non rivestono formalmente la qualifica di IOR.

La normativa consente tuttavia a tali soggetti di ottenere indirettamente il rimborso, sia attraverso accordi privatistici conclusi con l'IOR, sia mediante la designazione quale beneficiario delle somme restituite. A tal fine, l'IOR può indicare un diverso soggetto destinatario del rimborso tramite il deposito del Customs Form 4811 e la relativa registrazione nel sistema ACE, purché questa designazione sia perfezionata anteriormente alla presentazione della dichiarazione CAPE. Una volta avviata la procedura, infatti, non è più consentito apportare modifiche mediante Post Summary Corrections (PSC) - procedura che consente all'importatore di modificare o integrare i dati contenuti nella dichiarazione doganale successivamente alla sua presentazione e anteriormente alla liquidazione definitiva della stessa - con la conseguenza che eventuali omissioni nella fase preliminare determinano l'automatica attribuzione del rimborso all’IOR.

Sotto il profilo oggettivo, la Phase I (prima fase) del CAPE riguarda esclusivamente le importazioni ancora non liquidate oppure quelle già liquidate entro gli ottanta giorni precedenti e ancora ricomprese nel termine di novanta giorni previsto dalla sezione 1501 del Titolo 19 dello United States Code per la reliquidazione volontaria. Gli importatori interessati sono pertanto tenuti a verificare la propria posizione attraverso il portale ACE, utilizzando il Entry Summary Detail Report (ES-003) per individuare le voci tariffarie IEEPA contenute nel Capitolo 99 dello Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), con particolare riferimento ai codici 9903.01.xx e 9903.02.xx.

La Customs and Border Protection (CBP) ha inoltre chiarito che, per le dichiarazioni rientranti nell'ambito della Phase I, il sistema CAPE costituisce l'unico strumento amministrativo esperibile ai fini della richiesta di rimborso, essendo espressamente escluso il ricorso alle tradizionali Post Summary Corrections. Allo stesso tempo, l'Amministrazione ha annunciato la futura estensione del programma ad ulteriori categorie di importazioni attualmente escluse, quali quelle soggette a procedure di riconciliazione, a misure antidumping o countervailing duties, a provvedimenti cautelari o a richieste di drawback. Tuttavia, i tempi e la portata delle successive fasi del programma non sono stati ancora definiti, circostanza che contribuisce a mantenere elevato il grado di incertezza per gli operatori economici interessati.

L'appello del Governo e l'incertezza sull'effettività dei rimborsi


La stabilità del sistema dei rimborsi è stata ulteriormente compromessa dalla scelta del Governo federale di impugnare l’ordinanza del 7 aprile 2026 della Court of International Trade (CIT) che aveva imposto la restituzione universale dei dazi IEEPA.

Secondo la posizione sostenuta dal Department of Justice, la Court of International Trade non avrebbe il potere di ordinare rimborsi generalizzati a favore di tutti gli importatori, ma soltanto dei soggetti che hanno promosso specifiche azioni giudiziarie. Il Governo ha pertanto annunciato non solo la volontà di appellare la decisione della CIT, ma anche quella di richiederne la sospensione (stay) nelle more del giudizio di secondo grado.

Tale intenzione si è concretizzata il 2 giugno 2026, data nella quale il Governo ha formalmente depositato il notice of appeal avverso l'ordine che imponeva il rimborso di tutti i dazi IEEPA riscossi illegittimamente. L'appello non riguarda dunque la declaratoria di illegittimità delle misure tariffarie, ormai definitivamente accertata dalla Corte Suprema nel caso Learning Resources v. United States, bensì la portata soggettiva del diritto al rimborso e i poteri della Court of International Trade di imporre una restituzione generalizzata delle somme riscosse.

Pertanto, la pendenza dell'appello promosso dal Governo federale apre uno scenario caratterizzato da rilevanti margini di incertezza, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto quello sostanziale. Qualora venisse concessa la sospensione richiesta dall'Amministrazione, il sistema CAPE potrebbe subire un significativo rallentamento o addirittura essere temporaneamente sospeso. Inoltre, anche in assenza di un provvedimento cautelare favorevole al Governo, vi sono dubbi circa la prosecuzione delle attività di rimborso, non essendo stato ancora chiarito se la Customs and Border Protection (CBP) continuerà a esaminare le istanze presentate durante la pendenza del giudizio di appello.

Ne deriva un quadro normativo e applicativo tutt’ora in evoluzione, nel quale l'accertata illegittimità dei dazi IEEPA non si è ancora tradotta in una tutela piena ed uniforme degli importatori. L'effettività del diritto al rimborso rimane infatti subordinata alle future determinazioni della Customs and Border Protection (CBP) e all'esito dell'appello promosso dal Governo federale, con la conseguenza che persistono significativi margini di incertezza in ordine ai profili risarcitori. 

Nel panorama attuale non appare utile affannarsi alla ricerca di rimborsi che, allo stato, difficilmente verranno riconosciuti. Ciò nonostante, risulta prudente seguire con attenzione gli sviluppi della questione, poiché, qualora si aprisse una breccia nell'attuale assetto normativo e giurisprudenziale, occorrerà avvalersi tempestivamente del sistema CAPE per chiedere il recupero delle somme illegittimamente versate.  

Studio Legale de Capoa

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