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Il patto di manleva tra autonomia negoziale e limiti dell’ordinamento: profili di validità e implicazioni nei rapporti tra imprese

calendar_today 28 aprile 2026

Introduzione

Nel codice civile e, più in generale, nell’ordinamento italiano, non esiste una norma che disciplini in modo espresso il patto di manleva. Manca, dunque, una tipizzazione dell’istituto, nonostante esso rappresenti uno degli strumenti più utilizzati nella prassi commerciale per la gestione e il trasferimento del rischio derivante dalla responsabilità civile, tanto contrattuale quanto extracontrattuale.
Proprio questa ampia diffusione operativa – spesso accompagnata da un utilizzo standardizzato nelle relazioni d’impresa – rende particolarmente rilevante interrogarsi sulla reale portata giuridica di queste clausole, specie quando esse vengono formulate in termini generici, ovvero quando abbiano una portata eccessivamente ampia ed indeterminata.

In via generale la disciplina del contratto atipico – che, come tale, non è inquadrabile in alcuno degli schemi legislativamente predefiniti – non è, né può essere, diversa da quella del contratto tipico. Al tempo stesso, al patto di manleva non sembra applicarsi una disciplina unitaria riconducibile a un singolo contratto tipico; al contrario, la regolamentazione del rapporto deve essere individuata di volta in volta, alla luce delle concrete caratteristiche dell’accordo e dei principi generali dell’ordinamento.

È proprio in questa dimensione applicativa che emergono le principali criticità: l’assenza di uno schema normativo rigido, se da un lato consente flessibilità, dall’altro impone maggiore attenzione nella redazione delle clausole, le quali rischiano di compromettere la loro stessa validità ed efficacia.

Limiti alla validità della clausola di manleva e conformità con i principi generali 

Ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., le parti possono concludere contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In questo ambito si colloca il patto di manleva, figura negoziale non espressamente tipizzata dal legislatore, ma ampiamente riconosciuta nella prassi quale strumento di trasferimento delle conseguenze patrimoniali derivanti da responsabilità, tanto contrattuale quanto extracontrattuale.

La sua validità, tuttavia, non può essere considerata in re ipsa. Proprio in ragione della sua natura atipica, la manleva deve essere sottoposta ad un controllo di compatibilità con i principi generali dell’ordinamento, dovendo essere verificata, di volta in volta, la sussistenza dei requisiti di meritevolezza dell’interesse perseguito, di determinatezza dell’oggetto e di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Sotto il primo profilo, la valutazione di meritevolezza – da condursi in ordine alla causa concreta del contratto – impone di verificare se la clausola sia idonea a realizzare un assetto di interessi giuridicamente apprezzabile o se, al contrario, determini uno squilibrio del sinallagma contrattuale incompatibile con i principi dell’ordinamento. Applicato al patto di manleva, questo principio assume particolare rilevanza, in quanto il trasferimento del rischio su uno dei contraenti deve trovare una giustificazione nella struttura complessiva del rapporto e in un interesse concreto del mallevadore. In difetto, la clausola si traduce in una mera traslazione unilaterale del rischio, priva di adeguato fondamento causale, e come tale immeritevole di tutela.

In questa prospettiva, il tema della determinatezza dell’obbligazione e della prevedibilità del rischio assunto dal garante si impone come centrale. Non è un caso che l’ordinamento, con riferimento ad istituti affini sotto il profilo funzionale, abbia progressivamente sviluppato strumenti volti a contenere il rischio di esposizioni indeterminate. Il riferimento alla disciplina della fideiussione per obbligazioni future appare, in tal senso, particolarmente significativo.

L’evoluzione normativa in materia di fideiussione omnibus evidenzia, infatti, come il legislatore abbia avvertito l’esigenza di evitare che il garante possa essere esposto a obbligazioni potenzialmente illimitate e non prevedibili, imponendo la necessità di una delimitazione preventiva dell’impegno assunto. Alla base di questa scelta vi è una considerazione di fondo: l’assunzione di un’obbligazione di garanzia può dirsi consapevole – e dunque giuridicamente sostenibile – solo nella misura in cui il soggetto sia posto in condizione di apprezzarne, almeno nei limiti essenziali, l’estensione economica.

Se questo è il criterio che governa le garanzie tipiche, non vi è ragione per ritenere che esso possa essere eluso attraverso il ricorso a strumenti atipici. Anche nel caso della manleva, infatti, l’esigenza di evitare un’esposizione indefinita del garante si traduce nella necessità di individuare con sufficiente precisione i presupposti dell’obbligazione e di circoscriverne l’estensione. In caso contrario, il rischio è quello di riprodurre, sotto una diversa veste negoziale, proprio quelle situazioni di indeterminatezza e squilibrio che l’ordinamento ha inteso progressivamente limitare.

Da qui la centralità del requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1346 c.c. Affinché la manleva possa dirsi validamente costituita, è necessario che siano individuati e circoscritti i rapporti dai quali possa nascere la posizione debitoria, ovvero che risultino chiaramente identificabili gli eventi o le condotte idonee a generare l’obbligazione di garanzia. Una clausola formulata in termini generici, tale da ricomprendere indistintamente qualsiasi pretesa o responsabilità, non consente di individuare con sufficiente precisione il contenuto dell’obbligazione e si pone, pertanto, in contrasto con i requisiti essenziali del contratto.

In termini analoghi, la mancanza di una delimitazione quantitativa dell’obbligazione assunta dal mallevadore espone quest’ultimo ad un rischio sostanzialmente illimitato, che si pone in tensione con i principi che governano la materia delle garanzie personali. Il principio desumibile dall’art. 1938 c.c., pur dettato con riferimento alla fideiussione, riflette infatti un’esigenza più generale di prevedibilità e contenimento del rischio, che non può ritenersi estranea anche alla disciplina delle garanzie atipiche.

Non meno rilevante è il rispetto dei limiti derivanti dalle norme imperative e dai principi di ordine pubblico. Sebbene la manleva non possa essere automaticamente ricondotta ai patti di esonero da responsabilità di cui all’art. 1229 c.c., in quanto non incide sul diritto del creditore al risarcimento ma si limita a trasferirne il peso economico, essa non può tuttavia operare nei casi in cui si traduca nella copertura di comportamenti dolosi o nella sostanziale elusione della funzione deterrente delle norme in materia di responsabilità. In queste ipotesi, la clausola si porrebbe in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento e dovrebbe essere considerata nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c.

In questa prospettiva, ciò che nella prassi contrattuale viene spesso percepito come uno strumento di rafforzamento della tutela rischia, in realtà, di tradursi in un fattore di incertezza giuridica: una clausola di manleva costruita in modo eccessivamente ampio o indeterminato non solo può risultare inefficace, ma finisce per esporre il contraente che si assume l’obbligo a rischi eccessivamente gravosi.

Conclusione

Le considerazioni che precedono assumono una rilevanza ancora maggiore se si guarda alla concreta prassi contrattuale in cui le clausole di manleva vengono inserite.

Nella maggior parte dei casi, infatti, tali pattuizioni non sono il frutto di una reale negoziazione tra le parti, ma si collocano all’interno di rapporti contrattuali caratterizzati da una marcata asimmetria di potere economico e negoziale. È quanto accade, in particolare, nei contratti di appalto o, più in generale, nei rapporti in cui imprese di dimensioni medio-piccole si trovano ad operare in favore di grandi operatori di mercato.

In questi contesti, la clausola di manleva si inserisce spesso in un più ampio sistema di allocazione del rischio che tende a gravare quasi integralmente sul contraente più debole. Non è infrequente, infatti, che accanto a pattuizioni di manleva estremamente ampie e indeterminate, vengano richieste ulteriori forme di garanzia – quali fideiussioni bancarie, talvolta a prima richiesta – con la conseguenza di determinare una esposizione economica complessiva difficilmente sostenibile per l’impresa che le assume.

Come emerge anche dalla prassi contrattuale esaminata, trattasi di clausole che possono prevedere l’obbligo di manlevare la controparte da “qualsiasi pretesa” avanzata da terzi, anche in via indiretta e senza limiti temporali o quantitativi, finendo così per trasferire integralmente sul fornitore ogni rischio connesso all’esecuzione del rapporto. In queste ipotesi, la funzione della manleva si discosta sensibilmente da quella fisiologica di allocazione del rischio, per assumere i tratti di uno strumento di traslazione indiscriminata dello stesso.

Il punto, tuttavia, non è soltanto quello della validità della singola clausola.

In presenza di determinate condizioni, infatti, l’imposizione sistematica di pattuizioni di tal genere può costituire un indice rilevante ai fini della verifica di una situazione di dipendenza economica e del possibile abuso della stessa, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 192/1998. Come noto, la disposizione vieta l’abuso da parte di una impresa dello stato di dipendenza economica in cui si trovi un’altra impresa, individuando tale situazione nella capacità di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti commerciali.

In questa prospettiva, l’inserimento di clausole di manleva illimitate, unitamente alla richiesta di ulteriori garanzie e alla concentrazione del rischio economico su una sola parte, può rappresentare uno degli elementi sintomatici di tale squilibrio, specie laddove il contraente più debole non disponga di reali alternative sul mercato e sia, di fatto, costretto ad accettare condizioni contrattuali particolarmente gravose pur di accedere o permanere nel rapporto commerciale.

Non si tratta, evidentemente, di affermare che ogni clausola di manleva integri di per sé un abuso. Tuttavia, quando essa si inserisce in un contesto caratterizzato da significativa asimmetria dimensionale, da rilevante dipendenza economica e da una sostanziale imposizione unilaterale delle condizioni contrattuali, essa può assumere un rilievo ben diverso, diventando uno degli indicatori di un assetto negoziale patologico.

È proprio in queste situazioni che l’analisi giuridica del singolo contratto non può arrestarsi alla verifica della validità formale delle clausole, ma deve estendersi alla valutazione complessiva del rapporto, anche alla luce della disciplina a tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

Da qui, un’esigenza che assume un rilievo eminentemente pratico per le imprese. L’accettazione di clausole di manleva formulate in termini generici, illimitati o comunque particolarmente gravosi non può essere considerata una mera prassi contrattuale, ma richiede una valutazione consapevole delle conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano.

In questo senso, il ricorso a una preventiva valutazione legale non rappresenta soltanto una forma di tutela difensiva, ma uno strumento essenziale di gestione del rischio contrattuale e di salvaguardia della posizione dell’impresa nel mercato.
 
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