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Legge sulla Tutela Agroalimentare: quali sono le principali implicazioni per le imprese

calendar_today 06 maggio 2026

In occasione della Giornata del Made in Italy, lo scorso 15 Aprile, il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge sulla Tutela Agroalimentare, aggiornando e rafforzando le tutele previste per il settore, sia sotto il profilo penalistico, sia sotto il profilo delle sanzioni amministrative sia sotto il profilo dei controlli spettanti alle Autorità preposte

La riforma in questione riguarda tutti i settori del mondo agroalimentare e coinvolge tutti gli operatori economici a vari livelli, con un incidenza diretta sulla libertà di esercizio dell’attività di impresa in caso di violazione delle norme di nuova introduzione. 

Il nuovo Capo II-bis del Codice Penale

Il primo punto di svolta della Legge sulla tutela agroalimentare consiste nell’inserimento nel codice penale – al Libro secondo, Titolo VIII – del capo II-bis, dedicato esclusivamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. 

In questa nuova categoria di reati entra di diritto quello già disciplinato dall’art. 517 quater c.p. di “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, in relazione al quale viene estesa la gamma di condotte perseguibili, ricomprendendo al suo interno anche tutte quelle azioni prodromiche all’immissione nel mercato di prodotti contraffatti (quali: custodia temporanea; deposito doganale; trasporto…) e vengono sensibilmente inasprite le pene (sia quella detentiva sia quella pecuniaria) sino ad ora applicate in caso di violazione della norma.

Sempre nel predetto capo II-bis del codice penale vengono poi inseriti due reati di nuova formulazione e una nuova aggravante specifica.

In particolare, con l’art. 517 sexies c.p., viene introdotto il reato di “frode alimentare”, che dispone la condanna per coloro che, al fine di trarne profitto, mettono in circolazione e/o pongono in vendita, anche mediante comunicazione a distanza o con l’utilizzo di strumenti digitali, alimenti, acque e bevande che sanno essere contraffatti.
 
All’art. 517 septies c.p., invece, viene introdotto il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci”, che dispone la condanna per coloro che, al fine di trarne profitto, nella messa in circolazione e/o nella messa in vendita di alimenti, acque e bevande, utilizzano segni distintivi o indicazioni anche di tipo figurativo, anche mediante comunicazione a distanza o con l’utilizzo di strumenti digitali, che sanno essere falsi o ingannevoli per il compratore, relativamente all’origine e/o alla qualità e/o alla quantità degli alimenti e dei loro ingredienti.

Infine, all’art. 517 novies c.p., viene prevista l’aggravante specifica della “agropirateria”, applicabile ai reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, qualora commessi “…con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.”

E’ di centrale importanza comprendere che i predetti nuovi reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, quando aggravati dalla circostanza dell’agropirateria, vengono altresì considerati tra quei delitti contro l’industria ed il commercio per i quali scatta anche la responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001). Con l’entrata in vigore della Legge sulla Tutela agroalimentare in esame, dunque, è indispensabile che tutte le imprese del settore agroalimentare aggiornino il proprio Modello 231 tenendo conto di queste 2 nuove fattispecie di reato. 

Le misure interdittive e patrimoniali

L’impatto della nuova Legge sulla Tutela agroalimentare è particolarmente significativo anche per l’introduzione, nei casi di condanna per uno o più dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal nuovo capo II-bis del codice penale, di specifiche sanzioni accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali particolarmente gravose per i soggetti condannati.

Anzitutto viene prevista la possibilità per il Giudice di applicare, in aggiunta alle sanzioni principali detentiva e pecuniaria, anche la pena accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui è stato commesso il fatto.

La chiusura dello stabilimento o dell’esercizio può essere temporanea (da un minimo di 5 giorni sino ad un massimo di 1 anno di tempo, quando il fatto è considerato di particolare gravità o in ipotesi di recidiva specifica) oppure definitiva (quando ricorrono contemporaneamente l’aggravante dell’agropirateria e la presenza di un’associazione per delinquere o associazione di stampo mafioso diretta a commettere i delitti di cui al predetto nuovo capo II-bis c.p.).

Se ciò non dovesse bastare, nell’ipotesi in cui i reati contro il patrimonio agroalimentare vengano compiuti con l’aggravante dell’agropirateria o in presenza di associazione per delinquere o di associazione di stampo mafioso diretta a commettere uno dei reati contro il patrimonio agroalimentare indicati al capo II-bis c.p., il Giudice, oltre alle sanzioni principali detentiva e pecuniaria ed oltre alla chiusura definitiva dello stabilimento, applicherà obbligatoriamente l’ulteriore sanzione accessoria dell’interdizione – per un periodo di tempo determinato - da una professione o da un’arte, accompagnata obbligatoriamente dal divieto per il condannato di ottenere – anche in questo caso per un periodo di tempo determinato - autorizzazioni, concessioni o abilitazioni o di poter accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di Enti pubblici o dell’UE per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Sempre tra le misure accessorie, viene altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza che riguarda la condanna per reati contro il patrimonio agroalimentare o nel caso di reato di associazione per delinquere e di associazione di stampo mafioso se la stessa è diretta a commettere delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Per quanto attiene, invece, alle misure patrimoniali, particolare rilievo assume la previsione – per le ipotesi di reato di cui agli artt. 517 quater, 517 sexies, 517 septies c.p. e in caso di aggravante ex art. 517 novies c.p. - della confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato, per le cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto e della confisca per equivalente per i beni di cui il condannato ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato. 
Le misure patrimoniali in questione vengono espressamente escluse solamente qualora riguardino beni appartenenti a soggetti terzi, del tutto estranei ai reati commessi. 

Tutte le sopradescritte misure interdittive e patrimoniali introdotte dalla Legge sulla Tutela agroalimentare denotano la chiara volontà del legislatore nazionale di creare un sistema normativo che costituisca – ancor prima che un’efficiente arma di condanna - un vero e proprio deterrente per coloro che hanno in animo l’idea di compiere reati contro il patrimonio agroalimentare; i soggetti in questione, infatti, devono essere consapevoli che in caso di violazione delle norme previste nel nuovo capo II-bis c.p., oltre alla condanna penale vera e propria, rischiano l’applicazione di misure ulteriori che di fatto incidono direttamente sull’esercizio dell’attività imprenditoriale, impedendone la libera prosecuzione. 


Le sanzioni amministrative

Con riguardo alle violazioni in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti, la riforma prevede altresì una revisione importante dell’attuale sistema delle sanzioni amministrative, eliminando le sanzioni pecuniarie fisse e favorendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie definite nella loro previsione minima e massima oppure graduate sul fatturato reale del soggetto che deve essere sanzionato.

In questo senso, il legislatore nazionale ha dimostrato di avere buonsenso e di porre un’attenzione particolare nei confronti dei piccoli e medi operatori del settore agroalimentare, eliminando il rischio – sino ad oggi esistente e concreto - che questi ultimi si vedano comminate sanzioni amministrative pari a quelle comminate alle grandi imprese. D’ora in avanti, ciascuno risponderà in sede amministrativa, secondo le sue reali capacità.

Per quanto riguarda la violazione delle norme relative alla rintracciabilità degli alimenti, alle pratiche leali di informazione, di denominazione dell’alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza, la riforma, oltre a disporre un inasprimento dei valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste, introduce anche in questo caso la possibilità di applicare queste sanzioni in misura variabile o in percentuale rispetto al fatturato del soggetto sanzionato (indicando altresì il limite massimo entro il quale la sanzione amministrativa deve comunque essere sempre contenuta).

Viene poi introdotta per il settore agroalimentare e della pesca, qualora vengano riscontrate violazioni documentali solo di tipo formale ovvero che non comportano il rischio di mettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale, la misura del blocco ufficiale temporaneo dei prodotti.

La nuova Legge sulla Tutela agroalimentare prevede poi tutta una serie di ulteriori modifiche sempre all’attuale sistema delle sanzioni amministrative, che vanno ad incidere esclusivamente in determinati specifici settori del mondo agroalimentare e più nello specifico: (i) nel settore lattiero-caseario (introduzione di nuove sanzioni; possibilità di sequestro della merce e di ogni materiale o supporto che ha reso possibile la violazione; eliminazione della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta); (ii) nel settore dell’apicoltura (introduzione di nuove misure sanzionatorie e ridimensionamento o decurtazione del contributo concesso in caso di violazione della contribuzione PAC); (iii) nel settore della viticoltura (introduzione di nuove misure sanzionatorie e ridimensionamento o decurtazione del contributo concesso in caso di violazione della contribuzione PAC; inasprimento del sistema sanzionatorio previsto per il produttore inadempiente all’obbligo pecuniario nei confronti dell’Organismo di controllo delle produzioni DOC, DOCG e IGT e previsione della possibilità di inibire in via preventiva e cautelare l’utilizzo della denominazione protetta); (iv) nel settore della pesca (riforma del sistema sanzionatorio già esistente con riparametrazione delle sanzioni alla quantità effettiva del pescato e all’impatto ambientale realmente procurato).

Sistema di controllo delle Autorità preposte

La nuova Legge sulla Tutela agroalimentare, infine, ridisegna l’attuale sistema dei controlli preposto a livello nazionale.

In primis, si evidenzia l’istituzione, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MISAF), di una Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. 

Questa Cabina di Regia – composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dall’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo dele Capitanerie di porto-Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – avrà il compito di promuovere la collaborazione tra tutti gli organi di controllo, al fine di rendere più efficiente il sistema delle attività ispettive che riguardano l’intero settore agroalimentare, prevenire e reprimere le frodi e le pratiche sleali, promuovere le campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni nazionali e individuare le azioni prioritarie da porre in essere per la tutela dell’intero settore agroalimentare nazionale.

Per il settore lattiero-caseario viene istituito il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti DOP e IGT e il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufale e dei suoi derivati, al fine di meglio garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte e dei suoi derivati. 

Da ultimo, la riforma in esame prevede l’istituzione di un contrassegno per i prodotti agroalimentari DOP e IGP, realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, avente funzione e natura di carta valori, il cui utilizzo è previsto su base volontaria. L’adozione si questo contrassegno è atta a certificare l'autenticità dei prodotti e contrastare i fenomeni di contraffazione degli stessi.
 

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