Il Contratto di Agenzia in Polonia

In Polonia, il contratto di agenzia è disciplinato agli articoli 758 ss. del codice civile; inoltre, il Paese ha recepito nel proprio Ordinamento interno la direttiva europea sugli agenti di commercio (Dir. n. 86/653).
Ai sensi della normativa polacca, il contratto in parola si configura come un contratto tra imprenditori (c.d. contratto qualificato), in forza del quale l’agente di commercio è tenuto, nell’ambito dell’attività economica esercitata, ad agevolare, in via continuativa e dietro remunerazione, la conclusione di contratti a favore del preponente. L’attività dell’agente può poi essere accompagnata dalla concessione di un diritto di esclusiva, in relazione ad una determinata area geografica, o ad uno specifico portafoglio clienti.
Il ruolo di agente può essere rivestito sia da una persona fisica che da una persona giuridica costituita a tale scopo; in Polonia non è stato istituito alcun registro degli agenti di commercio (non essendo l’esercizio dell’attività subordinato a tale adempimento formale).

La Forma contrattuale e requisiti caratterizzanti il Contratto di Agenzia

Il contratto non è soggetto a particolari requisiti di forma, né tantomeno a registrazione (fermo restando, che, come sempre, per esigenze di certezza è consigliabile fare ricorso alla formalizzazione per iscritto).
Tendenzialmente il diritto polacco non ammette la figura del sub-agente, dovendo l’agente adempiere di persona agli obblighi contrattuali, salva la possibilità di affidare tali compiti ad altri in presenza del consenso espresso del preponente.
In base alla normativa polacca, il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, senza che sia prevista una durata minima; la legge del Paese non contempla alcun periodo di prova a carico dell’agente.
Unicamente nel caso di contratto concluso a tempo indeterminato, viene ammessa la facoltà di recesso unilaterale, purché nel rispetto di un termine di preavviso la cui durata è parametrata su quella del rapporto; la legge non consente alle parti di abbreviare pattiziamente tali termini, ma unicamente di prorogarli, e solamente a condizione che il preavviso previsto per il preponente non sia più breve di quello riconosciuto all’agente. È poi consentito ai contraenti di recedere senza osservare il termine di preavviso in presenza di quelle che sono definite come “circostanze straordinarie”, ossia eventi di notevole gravità attinenti al mancato rispetto dell’altra parte ai doveri su di essa gravanti.
Con riferimento al compenso riconosciuto all’agente, la relativa regolamentazione è contenuta negli articoli 761 ss. cod. civ.

Il diritto alla provvigione dell’agente

In linea generale, si può affermare che l’agente ha diritto a ricevere una provvigione per i contratti conclusi dal preponente durante la vigenza del rapporto di agenzia e riconducibili alla sua attività o a clienti da lui procacciati in precedenza per contratti dello stesso tipo, nonché, in caso di esclusiva su una determinata area territoriale o su di un portafoglio clienti, una provvigione in relazione ai contratti conclusi senza la partecipazione dell’agente, ma con soggetti rientranti nel territorio a questi affidato o nel suo pacchetto clienti. La legge riconosce inoltre, a determinate condizioni, il diritto dell’agente alla provvigione anche per affari conclusi dal preponente successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia, ma la cui conclusione sia conseguenza dell’intervento dell’agente, o comunque fortemente riconducibile ad esso.
Ovviamente è auspicabile che i contraenti adottino una regolamentazione dettagliata degli aspetti economici, per evitare contrasti sul punto. In assenza di espresse determinazioni delle parti, la normativa polacca riconosce all’agente il diritto al pagamento di una provvigione che sia usuale in relazione a rapporti analoghi, avendo riguardo alla tipologia e al luogo dell’attività svolta, o comunque (se non è possibile la determinazione con i criteri di cui sopra), ad una provvigione classificata come “adeguata”.
Generalmente il diritto alla provvigione si configura nel momento in cui il preponente adempie alla prestazione a cui è tenuto in forza del contratto concluso grazie all’agente, e, quanto alla esigibilità della stessa, la legge polacca detta i termini di pagamento attraverso disposizioni di natura inderogabile. Al fine di tutelare il diritto dell’agente alla corretta determinazione del compenso, la normativa di riferimento impone al preponente di mettere a sua disposizione, periodicamente, l’elencazione dei contratti conclusi grazie al suo intervento ed i dati di natura economica, riconoscendo altresì all’agente il diritto di visionare i libri contabili del preponente. Il diritto dell’agente alla provvigione può venire meno nel caso in cui un contratto concluso con un cliente non venga adempiuto per motivi manifestamente non imputabili al preponente.
Anche successivamente alla cessazione del contratto, le parti possono stabilire un obbligo di non concorrenza a carico dell’agente, che tuttavia deve essere congruamente remunerato attraverso la corresponsione di un’indennità.
Come chiarito, nel diritto polacco la disciplina dell’agenzia si compone di numerose disposizioni imperative, con la conseguenza che eventuali pattuizioni contrattuali in contrasto con le stesse saranno da considerarsi invalide; è evidente, pertanto, che si renderà necessaria da parte dei contraenti una estrema attenzione nella regolamentazione pattizia del rapporto.

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