La accresciuta esigenza di rafforzare la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori nelle aree geografiche che presentano elementi di rischio (altrimenti nota come 'TRAVEL SECURITY')

Trattando il tema della assicurabilità dei rischi connessi all’invio di propri collaboratori all’estero, in aggiunta ed al di là delle usuali polizze di cui può beneficiare il trasfertista (per quanto riguarda infortuni, malattie, interventi chirurgici, scippi, etc.........) bisogna menzionare la c.d. “Assicurazione rischio legale” e la c.d. polizza “Kidnap and Ransom”.

Nel primo caso, la Entità Italiana può ben legittimamente stipulare delle polizze con compagnie specializzate in questo tipo di settore assicurativo, al fine di mitigare il rischio di sostenere ingenti spese legali a fronte di eventi che possono coinvolgere il trasfertista all’estero (ad esempio, per aver violato norme di condotta, norme religiose, e così via). Ma la polizza “rischio legale” può anche coprire le spese legali da sostenersi in caso di sequestro o rapimento del trasfertista, in quanto questo tipo di polizza non va certamente in contrasto con la L. 82/1991, si cui si tornerà nel paragrafo successivo.

Affrontando ora il tema della possibilità che una Entità Italiana stipuli una polizza assicurativa specificatamente per fronteggiare il rischio di un rapimento/sequestro (ipotesi che non solo sono frequenti, ma che in tanti scenari geografici sono di preoccupante attualità), si premette che non esiste, a livello internazionale, una normativa organica circa il pagamento dei riscatti.
Infatti, ogni Stato disciplina la materia in modo differente, al punto che alcuni Ordinamenti prevedono addirittura l’esistenza di una ipotesi di reato nello stipulare una siffatta polizza, in quanto viene considerato un incentivo al crimine, mentre in altri Ordinamenti è ammessa, seppure con alcune limitazioni.
L’unica eccezione, la cui disciplina è condivisa dagli Ordinamenti internazionali, riguarda il divieto di pagamento del riscatto ad organizzazioni terroristiche, che viene espressamente vietato dalle Organizzazioni internazionali competenti a dettare i principi globali nella repressione del terrorismo, e quindi delle sue fonti di finanziamento (e.g. OSCE, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Financial Action Task Force, Consiglio dell’Unione Europea etc.....)

Nel nostro Ordinamento il sequestro di persona non è assicurabile, in quanto questa tipologia di contratto è espressamente vietata dal D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 marzo 1991, nr. 82 che vieta la “stipula anche all’estero di contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone”.
La stessa Legge ha inoltre decretato il congelamento dei beni del rapito, della famiglia e, a discrezione dell’Autorità Giudiziaria, anche di qualsiasi altro soggetto che potrebbe rendersi disponibile a pagare il riscatto.

Alla luce di tale normativa, la eventuale stipula di una polizza c.d. “Kidnap and Ransom (K&R)”, in Italia non potrebbe mai assumere efficacia e pertanto valore legale, nè qualora la polizza venisse stipulata con una compagnia nazionale nè nel caso in cui la polizza venisse stipulata con una compagnia straniera, qualora avesse come oggetto, anche se comprensivamente con coperture di altri rischi, la assicurazione contro il rischio di rapimento nel territorio dello Stato.
Più esattamente, si verterebbe nella ipotesi di nullità assoluta del contratto assicurativo, essendo esso contrario ad una norma imperativa, quale certamente è la L. Nr. 82 suindicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 cod.civ. .

Purtuttavia, la normativa in commento, visto il suo tenore letterale, presta il fianco ad una serie di perplessità e riflessioni, la prima delle quali riguarda il caso in cui l’ipotesi di rischio afferisca solo ed esclusivamente ad eventi che si dovessero verificare al di fuori del territorio dello Stato italiano e che la compagnia assicuratrice sia straniera, senza alcuna rappresentanza o sedi nel territorio nazionale, e che il contratto assicurativo sia disciplinato da una legge straniera.

In questo caso, si deve ritenere applicabile comunque il divieto imposto dalla legge nr. 82? Ad avviso di chi scrive, la risposta deve essere affermativa, atteso che qualunque soggetto di nazionalità italiana residente in Italia è assoggettato alla legge e deve rispettare particolarmente le norme di ordine pubblico, rivestendo esse natura di norme di “applicazione necessaria”, ovvero sempre e comunque applicabili, anche nei casi in cui il rapporto sia regolato da una legge straniera o da una Convenzione internazionale.

Purtroppo, il Governo ed il Parlamento dell’epoca omisero di qualificare espressamente la suindicata legge come legge “di applicazione necessaria”, intendendosi comunemente e tradizionalmente, con questa espressione, quelle leggi ritenute irrinunciabili dall'ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo, e la cui applicazione non può essere esclusa, al fine di garantire la tutela di interessi imperativi.
Va altresì detto che - di regola - gli Ordinamenti statali esigono che le proprie norme di “applicazione necessaria” prevalgano sulle norme straniere applicabili al rapporto, in base al proprio diritto internazionale privato. Queste norme devono pertanto essere sempre applicate dal giudice, anche nei casi in cui la controversia riguardi vicende disciplinate da un diritto straniero.
In tempi relativamente recenti, una definizione del concetto di “applicazione necessaria” è stata prevista dal Regolamento dell’Unione Europea c.d. “Roma I” (Regolamento CE nr. 593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Più esattamente, l’art. 9) del suindicato Regolamento “Roma I” definisce le norme di “applicazione necessaria” come le “disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente Regolamento”.
Non solo: poiché la summenzionata legge attiene al campo del diritto penale, noi sappiamo che il cittadino italiano è tenuto a rispettare anche all’estero le leggi stabilite dal nostro Stato, così come stabilito dall’art. 7 del codice penale, che recita:” .........è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati.............”.

Premesso che la questione è controversa, e che il testo della L. 82/1991 può essere interpretato diversamente, ad avviso di chi scrive è sconsigliabile che una Entità Italiana stipuli una polizza assicurativa all’estero con una compagnia assicuratrice straniera, per le ragioni sopra esposte.

Peraltro, questo timore trova ulteriore conferma anche a livello di diritto civile, se si esamina il Regolamento della Unione Europea (il Regolamento CE nr. 864/2007 , altrimenti noto come il Regolamento “Roma II”) che disciplina l'individuazione delle legge applicabile in caso di conflitto di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.
Ci si riferisce all’art. 16) del Regolamento “Roma II”, che dispone “non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale”.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che l’ articolo 16) del Regolamento prevede che si applichino sempre le disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria, alla situazione, indipendentemente ed a prescindere da quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.
E certamente, l’Autorità Giudiziaria Italiana, anche civile (e quindi non solo quella penale) avrebbe competenza sotto il profilo giurisdizionale a conoscere della eventuale vicenda sottesa ad un rapimento/sequestro di un cittadino italiano all’estero, trasfertista di una Entità italiana, sibbene il contratto di assicurazione sia stato stipulato con una compagnia assicuratrice straniera e che tale contratto sia assoggettato alla legge di un Paese straniero.

E’ invece ragionevole ritenere pienamente valida la polizza assicurativa contratta con una compagnia assicuratrice straniera da parte di una società o ubicata all’estero, ma posseduta interamente o controllata da una Entità italiana, o da parte di una branch, pur con le limitazioni e riserve di cui in appresso, qualora inviino in un altro Paese dei propri dipendenti, siano essi di nazionalità italiana o meno, purché, ovviamente, non dipendenti diretti della Casa Madre italiana.
Più esattamente, andiamo ad esaminare le varie ipotesi:

  • ove si tratti di una branches dotata di piena autonomia organizzativa e libertà di decisione (sebbene essa non sia giuridicamente autonoma) la stipula di una polizza assicurativa contro il rischio “K&R” con una compagnia assicuratrice straniera, non viola in alcun modo la legge italiana, e deve quindi ritenersi pienamente legittima. Ovviamente, qualora la branch sia sprovvista di questa autonomia, la stipulazione di una siffatta polizza, imposta o “suggerita” dalla Entità italiana, andrebbe in violazione dei più volte menzionati principi, e pertanto sarebbe illegale.
  • ove si tratti di una subsidiary, ossia di una società ubicata all’estero, controllata od interamente posseduta da una Entità italiana, bisogna necessariamente indagare sul suo modello di governance e quindi sulla effettiva capacità, da parte del soggetto controllante, di influire o sinanco determinare le decisioni operative della controllata (in altre parole, alle stregua della branch, si tratta di valutare l’effettiva autonomia dell’Organo Amministrativo della società controllata).

  • Inoltre si sottolinea come, a loro tutela, le compagnie assicuratrici straniere sono solite prevedere, nelle assicurazioni contro il rischio “K&R” una clausola di salvaguardia, nel caso in cui la polizza divenisse oggetto di sanzioni o restrizioni emanate da uno Stato o disposte da un’Autorità internazionale, in base alla quale la polizza stessa diventerebbe inoperante.
    Tra i Paesi più importanti in cui le polizze “K&R” sono considerate legittime, si annoverano il Regno Unito e gli Stati Uniti; in questi Paesi il rischio assicurato può essere esteso anche ad altri soggetti che eventualmente accompagnano il lavoratore, come i familiari od i conviventi.

    L’assicurazione così stipulata protegge l’Azienda datrice di lavoro ed il trasfertista dalle perdite causate dal sequestro, coprendosi non soltanto il prezzo pagato a titolo di riscatto, ma altresì tutta una serie di danni ulteriori quali, a titolo meramente esemplificativo,il danno provocato dall’interruzione dell’attività, il danno all’immagine, il valore delle cose consegnate a titolo di riscatto, le spese di consulenti e/o negoziatori ingaggiati in accordo con gli assicuratori e le spese per il rimpatrio degli ostaggi, etc......
    E’ importante sottolineare che, solitamente, le polizze “K&R” non prevedono l’operatività nei casi in cui il rapimento/sequestro abbia una matrice terroristica.

    Bologna – Parma, 15 giugno 2020

    Avv. Antonio de Capoa – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna – mail@decapoa.com

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