RELAZIONE TRIENNALE DELLA COMMISSIONE SULL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009
Approfondimenti e statistiche sulle esportazioni di prodotti “dual use” dall’Unione Europea

Come noto, fin dall’ormai lontano anno 2009, l’Unione Europea si è dotata di un regolamento che ha disciplinato le esportazioni, il trasferimento, l’intermediazione e il transito dei cosiddetti prodotti “dual use” o a duplice uso, ossia di quei beni e tecnologie (tra cui software, progetti, etc.) che, pur ideati e commercializzati per un uso civile, possono avere un impiego anche in ambito militare, ivi inclusi prodotti che possono servire a fabbricare armi nucleari o altri congegni esplosivi di tipo nucleare.
Trattasi, nello specifico, del regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso), entrato in vigore in data 27 agosto 2009. Il regolamento è direttamente applicabile in tutta l’Unione europea, tuttavia gli Stati membri hanno dovuto adottare misure interne per dare attuazione ad alcune delle sue disposizioni (in primis con riferimento all’aspetto sanzionatorio).
Scopo di tale regolamentazione è quello di introdurre una serie di controlli diretti a garantire, accanto all’interesse nazionale dei singoli Paesi membri, la conformità e il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali dell’Unione Europea, in particolare in materia di non proliferazione delle armi chimiche, biologiche e nucleari.
In estrema sintesi, il fulcro del sistema è rappresentato da un meccanismo autorizzativo, essendo necessario ottenere un’apposita autorizzazione preventiva per poter esportare i prodotti a duplice uso (nell’accezione sopra esplicitata) da un Paese membro dell’Unione europea a un Paese terzo. In particolare, si ricorda che l’Allegato I del detto regolamento n. 428/2009 (da ultimo aggiornato con il regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione del 10 ottobre 2018) individua i prodotti considerati dual use, che, in quanto tali, sono in ogni caso soggetti ad autorizzazione preventiva per l’esportazione, autorizzazione da richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e che viene rilasciata secondo le modalità stabilite dai singoli Paesi, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento. I prodotti elencati nell’Allegato I, pur non potendo essere esportati in assenza della prescritta autorizzazione, possono comunque circolare/ essere scambiati liberamente all’interno dell’Unione europea; al contrario, nell’Allegato IV sono individuati beni per i quali è richiesta un’autorizzazione preventiva anche per il caso di trasferimento all’interno dei confini dell’Unione.
L’elencazione dei beni a duplice uso è soggetta ad aggiornamento periodico, con attribuzione alla Commissione del potere di adottare atti delegati, con cui aggiornare la lista per adeguarla ai progressi tecnologici intervenuti nel corso del tempo e alla necessità di conformarsi alle eventuali evoluzioni normative in termini di impegni internazionali dell’Unione.
Premesso quanto sopra, in questa sede si segnala, in particolare, la recente pubblicazione, in data 4 novembre 2019, della relazione triennale della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione del Reg. CE 428/09, una sorta di fotografia sullo “stato dell’arte” dell’applicazione del regolamento.
In base ai dati ivi riportati, si può in primo luogo rilevare che, nell’anno precedente alla redazione (anno 2018) i numeri delle esportazioni hanno riguardato approssimativamente 1.846 prodotti dual use inseriti nel menzionato Allegato I, che rappresentano complessivamente circa il 2,3% delle esportazioni totali dell’UE. Per dirlo con le parole della Relazione, “Questi prodotti a duplice uso corrispondono a circa 1 000 merci sotto vincolo doganale, comprendenti sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di trasporto, ecc., e costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia di questa vasta ed eterogenea area merceologica”.
Con riferimento ai Paesi di destinazione, la netta maggioranza delle esportazioni ricadenti nell’ambito del regolamento n. 428/2009 si registra verso gli Stati Uniti, e, a seguire verso Cina, Svizzera, Russia e Turchia.
Quanto all’incidenza economica delle domande di licenza all’esportazione, il valore complessivo delle stesse si attesta, in base agli ultimi dati disponibili e riportati nella Relazione, intorno ai 50, 2 miliardi di Euro (che rappresentano approssimativamente il 2,7% delle esportazioni totali extra-UE).
Sul totale delle domande, sono stati autorizzati scambi per un valore pari a 36,6 miliardi di Euro (corrispondenti a circa il 2% delle esportazioni extra UE totali); le domande formulate sono invece state oggetto di diniego in un numero di casi estremamente contenuto, registrandosi (sempre in base ai dati più recenti raccolti e riportati dalla Commissione, e relativi all’anno 2017), circa 631 dinieghi (ossia l’1,5% del valore delle esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli e lo 0,04% delle complessive esportazioni extra-UE).
Dalla semplice lettura di tali dati numerici, si può evincere il peso assolutamente rilevante che la materia riveste per numerose imprese europee nell’ambito delle loro transazioni commerciali, e come la stessa debba essere necessariamente conosciuta e padroneggiata al fine di evitare di incappare nelle sanzioni previste in caso di violazione della relativa disciplina. Degli aspetti sanzionatori si occupa dettagliatamente dedicato l’Allegato alla Relazione, che elenca i provvedimenti normativi adottati dai singoli Paesi in attuazione del regolamento, oltre alle specifiche sanzioni previste da ogni Stato membro, di natura amministrativa e/o penale.
Con particolare riferimento all’Italia, la normativa attuativa è rappresentata dal Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, articolo 18 (che giunge fino a ritenere sanzionabile anche il tentativo di esportazione/intermediazione/assistenza tecnica illegale). Ai sensi della norma citata, quando l’infrazione consiste in una violazione delle formalità amministrative basata sulla negligenza, può essere comminata una ammenda da Euro 15.000 a Euro 90.000, mentre, quando l’infrazione è basata sul dolo, la sanzione prevista può consistere nell’applicazione di un’ammenda fino a Euro 250.000 e/o nella pena detentiva fino a sei anni (ad es. in caso di esportazione o transito senza licenza, dichiarazioni e/o documentazione false), oltre al sequestro delle merci (o di altre merci dello stesso valore, in possesso dell’esportatore).
Sempre con riferimento all’applicazione del regolamento n. 428/2009, si segnala che nell’anno 2017 sono state registrate 120 violazioni della normativa sui controlli, e che, sul piano sanzionatorio, sono state erogate, da parte delle autorità nazionali di contrasto, 130 sanzioni amministrative e due sanzioni penali.
Per concludere, infine, con indicazioni più di dettaglio quanto ai beni da considerarsi dual use, si rammenta che il regolamento attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati (ai sensi dell’art. 23bis), con cui aggiornare l’elencazione dei prodotti a duplice uso di cui all’Allegato I. In virtù di tale potere di delega (introdotto nell’anno 2014), la Commissione ha proceduto all’adozione di cinque atti delegati (in particolare: regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014; regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, del 12 ottobre 2015; regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016; regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017; regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018), atti normativi da cui non si potrà prescindere per la corretta individuazione dei prodotti ricadenti nell’ambito applicativo del regolamento, con conseguente necessità di adozione delle relative misure e procedure.
Si segnala, da ultimo, che nel corso del tempo e financo recentemente sono state formulate proposte di modifica del regolamento n. 428/2009 allo scopo di innovarne il contenuto, e che, sebbene ad oggi non siano ancora intervenuti provvedimenti definitivi, si rende quanto mai necessario un monitoraggio costante della materia.

Bologna – 22 giugno 2020

Avv. Silvia Fini – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna – silviafini@decapoa.com

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Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Allegato alla relazione

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