LA TUTELA DEI MARCHI IN IRAN

La tutela dei marchi nella Repubblica Islamica dell’Iran è garantita da una normativa interna e dall’adesione del Paese alle maggiori convenzioni internazionali del settore.
L’Iran protegge i marchi intesi sia in forma individuale che collettiva, nel duplice profilo di marchi figurativi e di marchi verbali.
È di cruciale importanza che l’imprenditore italiano che esporta i propri prodotti in Iran, registri preventivamente il proprio marchio nel Paese. La titolarità in Iran di un marchio commerciale, infatti, implica tutta una serie di diritti, primo dei quali quello di richiedere ed ottenere le licenze per l’importazione di prodotti stranieri: solo l’azienda titolare del marchio - od il suo agente locale munito degli appositi poteri - sono i soggetti legittimati a richiedere le suddette licenze presso il Ministero iraniano del Commercio e dell’Industria.

La registrazione di un marchio in Iran può avvenire attraverso due modalità differenti: tramite il c.d. “deposito nazionale” o tramite il c.d. “deposito internazionale”, i cui benefici e le cui modalità si riassumono di seguito.

La registrazione di un marchio in Iran attraverso il deposito nazionale

La tutela dei marchi nel Paese è disciplinata dalla “Legge sulla registrazione dei brevetti, dei disegni industriali e dei marchi1”.
L’imprenditore italiano può richiedere, tramite un suo procuratore, la registrazione del proprio marchio direttamente presso l’Ufficio iraniano per la Proprietà Industriale, corredando la propria domanda di deposito con la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi di riferimento, secondo la Convenzione di Nizza. A questo proposito, è fortemente sconsigliabile affidare lo svolgimento di tali adempimenti ai propri agenti o distributori locali che, se in mala fede, potrebbero qualificarsi come proprietari del marchio al momento del deposito, acquisendone illegittimamente la titolarità.
Generalmente non vi sono limitazioni per la registrazione dei marchi stranieri, a meno che non si configuri una delle seguenti condizioni:

  • i marchi siano contrari alla Shari’a (la Legge islamica), all’ordine pubblico o alla moralità;
  • ingenerino confusione con altri marchi;
  • siano similari ad altri marchi già registrati in Iran;
  • siano idonei a confondere il pubblico sulla provenienza, sulla natura o sulle caratteristiche di un prodotto;
  • contengano simboli o emblemi riferibili ad uno stato o ad altre organizzazioni internazionali.
La Legge iraniana tutela altresì il cosiddetto marchio notorio, ovvero quel marchio che, pur non registrato, è talmente diffuso nel mercato da essere associato dai consumatori ad un determinato prodotto. Con riferimento al marchio notorio, la legge prevede il divieto di registrazione di marchi identici o similari ad esso, sia nel caso in qui questi si riferiscano a prodotti/servizi identici o simili a quelli a cui è connesso il marchio notorio, sia che si riferiscano a prodotti diversi: in questo ultimo caso, il divieto opera purché la registrazione del marchio possa danneggiare il titolare del marchio notorio.

In termini procedimentali, il deposito nazionale del marchio si perfeziona con il seguente iter.
Dopo la presentazione all’Ufficio marchi, la domanda viene esaminata nel giro di 3-4 mesi. Una volta verificatane l’ammissibilità, l’Ufficio dà luogo alla pubblicazione della domanda sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi. Da questo momento, entro il termine di 30 giorni, i controinteressati alla registrazione possono effettuare un’opposizione alla stessa. Nel caso in cui tale opposizione abbia luogo, al richiedente è consentito un diritto di replica entro il termine di 20 giorni.
Scaduti i suddetti termini, il procedimento deve considerarsi concluso e, sulla base della domanda e delle eventuali opposizioni o repliche, l’Ufficio Marchi procede o meno alla registrazione.

Il marchio straniero registrato tramite il c.d. deposito nazionale ha un’efficacia nel Paese eguale a quella di qualsiasi altro marchio iraniano registrato. La registrazione ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile.

La registrazione di un marchio in Iran attraverso il deposito internazionale

A partire dal 25 dicembre 2003, la Repubblica Islamica dell’Iran è divenuta parte contraente dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, aderendo quindi a tutti gli effetti al c.d. Sistema di Madrid.
Il Sistema di Madrid prevede che il deposito dei marchi in uno degli stati membri del Sistema stesso, possa, a determinate condizioni, avere piena efficacia anche negli altri stati.
Nella fattispecie, per poter registrare un marchio italiano in Iran attraverso la procedura del Sistema, è necessario aver effettuato il deposito del marchio presso qualsiasi Camera di Commercio italiana o presso l’Ufficio della Proprietà intellettuale dell’Unione Europea e richiedere - congiuntamente od anche successivamente - l’estensione della registrazione in Iran, attraverso l’Ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (ovvero la WIPO), che provvederà conseguentemente alla registrazione del marchio anche nel Paese.

Questo procedimento, benché presenti il vantaggio di poter essere avviato direttamente dall’Italia, è particolarmente farraginoso dal punto di vista temporale: infatti, la trasmissione della domanda di registrazione all’Ufficio iraniano marchi e la sua analisi possono impiegare dai 2 ai 3 anni.

Va anche sottolineato che, una volta completata la registrazione in Iran tramite il deposito internazionale, il marchio non comparirà comunque nel database locale della Proprietà Intellettuale: è infatti necessario che il titolare della registrazione, con una successiva istanza, dia avvio alla c.d. “procedura di conferma”, che consiste in una richiesta di riconoscimento della registrazione internazionale presso l’Ufficio marchi locale. A tale istanza segue il rilascio di un certificato.

In conclusione, preme evidenziare che al fine di garantire al meglio la protezione del proprio marchio nel Paese e, in caso di violazioni, al fine di poter beneficiare al massimo del sistema sanzionatorio previsto dall’Ordinamento interno2, è fortemente consigliabile procedere al deposito del marchio direttamente in Iran attraverso il c.d deposito nazionale, descritto nel primo paragrafo.

Bologna – 10 giugno 2021


Avv. Dario Gorji Varnosfaderani – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna – dario.gorji@decapoa.com

1 La legge è entrata in vigore il 12 febbraio 2008 ed è stata resa esecutiva dal regolamento del 21 gennaio 2009 dell’Organizzazione statale per la Registrazione dei Documenti e delle Proprietà;

2 Nella R.I. dell’Iran sono previste sanzioni severe per la violazione della proprietà intellettuale, che puniscono il colpevole con una multa da Rial 10.000.000 a Rial 50.000.000 e con la reclusione da 91 giorni a 6 mesi.

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