La nuova disciplina europea in materia di agricoltura biologica

Introduzione

Il 30 maggio 2018 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento 848 del 2018 Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2021.
La nuova disciplina sulla produzione biologica, oltre ad abrogare il precedente regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 834 / 2007, ha creato l’esigenza di modificare il Regolamento 889 /2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, che è stato dunque integrato con quanto disposto dal Regolamento di esecuzione n 1584/20181.
La volontà di introdurre delle modifiche alla disciplina europea in materia di agricoltura biologica si era già manifestata diversi anni fa, in conseguenza del considerevole incremento della domanda di prodotti biologici. In poco tempo, infatti, il mercato del biologico è passato dall’essere un settore di nicchia, al costituire una valida ed accessibile alternativa per il consumatore, rispetto al mercato dei prodotti convenzionali. Proprio il forte aumento della richiesta di prodotti biologici ha messo in luce la necessità di adottare una disciplina più uniforme in tutti gli Stati dell’Unione Europea. Per tale ragione, dopo circa ben 4 anni di discussioni e confronti (la proposta di revisione della disciplina sul biologico risale al marzo 2014), è stato adottato il testo in questione, che, tuttavia, contiene molte delle deroghe già presenti nel regolamento attualmente in applicazione, le quali però - si auspica - saranno progressivamente abbandonate.
La difficoltà di trovare un equilibrio tra le esigenze di armonizzazione della disciplina europea e la necessità di lasciare spazio ai singoli stati membri di adottare delle proprie regole interne, che siano in grado di garantire la tutela delle particolarità culturali e tecniche costituisce un importante questione che permea gran parte del diritto dell’Unione Europea. Ciò che, sotto il profilo strutturale, si traduce nell’interrogativo sulla volontà e sull’opportunità dei singoli stati membri di rinunciare a parte della loro sovranità in favore di un organismo terzo (l’Unione), nell’ambito più pragmatico della regolamentazione tecnica si traduce nel delicato compito del legislatore europeo di calibrare attentamente le esigenze del mercato unico con quelle delle particolarità individuali dei singoli stati membri da valutarsi settore per settore.
In particolare, nell’ambito dello scambio intraeuropeo di prodotti alimentari, la necessità di bilanciare il principio del mutuo riconoscimento con l’adozione di una disciplina europea armonizzata si è rilevato, sia sotto il profilo della sicurezza alimentare, sia sotto quello della tutela delle certificazioni di qualità, sia in relazione alla regolamentazione della disciplina biologica e sotto altri profili ancora.
Con particolare riferimento all’ultimo caso, con il presente lavoro, dopo un breve excursus storico, si intende ripercorrere in maniera sintetica alcune delle principali novità della nuova disciplina biologica. Attraverso l’analisi di un caso pratico si propone una riflessione su quali siano, nell’ambito della regolamentazione sulla produzione biologica, gli interessi in gioco che il legislatore europeo deve contemperare.

Excursus storico sul concetto di agricoltura biologica

Il concetto di agricoltura biologica trae origine, sotto il profilo teorico, dall’operato del filosofo esoterista Rudolf Steiner (fondatore dell’antroposofia) il quale nel 1924 ha ideato i principi base dell’agricoltura biodinamica.
In un contesto storico in cui la diffusione di pesticidi e agenti chimici in agricoltura stava aumentando rapidamente, parte dei piccoli e medi agricoltori sentivano la necessità di adottare un sistema alternativo, volto ad aumentare la produttività dei terreni agricoli garantendo il rispetto dell’ambiente: in riposta a tali istanze Steiner ideò il metodo di agricoltura biodinamica.
Basata principalmente sui tre principi aurei del mantenimento della fertilità della terra, dell’aumento della capacità delle piante di resistere alle malattie e ai parassiti, e della produzione di cibi sani e di qualità, la filosofia biodinamica ha dato origine ad una modalità alternativa di svolgere l’attività agricola che, seppur coincida sotto molti profili con la produzione biologica, si differenzia da questa per un maggior rigore e per una visione più vasta dell’attività agricola. Nonostante sia la corrente biologica che quella biodinamica vietino l’utilizzo di pesticidi e di agenti chimici in agricoltura, e promuovano tecniche agricole volte a garantire il rispetto della natura, la prima può essere definita come un metodo di coltivazione (o dal punto di vista del mercato, una certificazione di sistema), la seconda costituisce invece un vero e proprio modo di vivere.
Dalla scuola biodinamica, dunque, trae origine il metodo biologico, che nel trascorre del tempo ha acquistato sempre maggior autonomia delineando la propria identità in maniera via via più precisa. Infatti, intorno ai primi anni 70 svariati agricoltori di piccole e medie dimensioni iniziarono ad aggregarsi in gruppi organizzati che successivamente costituirono associazioni di settore, al fine di formulare dei propri disciplinari ispirati ai principi biologici. Di fronte ad una realtà così variegata e frammentata costituita da una moltitudine di piccole associazioni di settore ognuna con il proprio disciplinare, sorse l’esigenza di conferire uniformità alla materia biologica. A tal proposito venne costituita la International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) la quale adottò nel 1982 gli «Standard di agricoltura biologica per i commerci internazionali e nazionali». Il lavoro della IFOAM costituì il punto di partenza dal quale il legislatore europeo, all’inizio degli anni 90, prese spunto per delineare la prima disciplina europea sul biologico2.
Per la prima volta in ambito europeo, il regolamento CEE 2092/91 conferì valore giuridico al concetto di agricoltura biologica, iniziando un processo di regolamentazione della stessa.
E‘ importante notare che la base giuridica del Regolamento 2092/91 era l’art. 43 del TFUE3 per cui la sua adozione era totalmente ascrivibile al novero degli strumenti normativi utilizzati dalla Commissione Europea nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC)4 . Non a caso, il legislatore europeo concede attenzione e tutela alle istanze dei movimenti autonomi di agricoltori biologici, proprio nel momento in cui le strategie di PAC avevano creato un’eccedenza di prodotti agricoli sul mercato. Di conseguenza, i prezzi dei prodotti agricoli erano diminuiti creando la necessità di adottare delle politiche di acquisti forzosi al fine di garantire stabilità al mercato ed assicurare un guadagno dignitoso agli agricoltori. I prodotti biologici, essendo il frutto di tecniche di coltivazione meno intensive e meno redditizie, avevano un prezzo più elevato rispetto ai concorrenti prodotti convenzionali, ragion per cui, con il considerando 1 del regolamento in oggetto, il legislatore europeo riconobbe alla promozione e regolamentazione dell’agricoltura biologica anche la funzione di "riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli"5
La prima disciplina sul biologico si presentò fin da subito come un sistema estremamente frammentato a causa delle numerose rettifiche ed integrazioni che sono state apportate nel corso degli anni (circa 70 modifiche). Tale normativa risultava altresì, poco efficace di fronte alle esigenze di regolamentare in maniera sempre più stringente un mercato in crescita come quello del biologico che doveva, fra l’altro, rapportarsi con le importati innovazioni introdotte dalla Comunità Europea in ambito di sicurezza alimentare6.
Per tali ragioni nel 2007, il legislatore europeo adottò il Regolamento 834 / 2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, che oltre ad estendere l’ambito di applicazione della normativa sul biologico anche alla produzione vegetale di alghe marine, alla produzione animale e dell’acquicoltura, segnava un’importante inversione di prospettiva nel rapporto tra agricoltura biologica e mercato interno. Se infatti, prima il settore biologico era interpretato come strumento di sostegno alla PAC, nel 2007 maggior rilevanza veniva concessa agli obiettivi propri della filosofia del biologico. Infatti, alcuni considerando del regolamento riportano tra i principi della nuova disciplina: la tutela dell’ambiente, il mantenimento di un alto livello di biodiversità, la tutela del benessere animale e la salvaguardia delle risorse naturali7.
Inoltre, l’introduzione un sistema normativo più coordinato ed uniforme ha facilitato il funzionamento del mercato interno, nonché ha permesso di ridurre i fenomeni di concorrenza sleale e gli ostacoli apposti agli scambi intracomunitari8.
La disciplina biologica si applica sia ai prodotti primari, sia a quelli trasformati. In questo ultimo caso, tuttavia, è necessario che almeno il 95% dei prodotti di origine agricola sia biologico.
Il sistema di controllo dei prodotti biologici è costituito su base nazionale, ogni stato membro designa l’autorità competente alle certificazioni, che in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), la quale a sua volta gestisce i singoli organismi di controllo da esso dipendenti.
Ogni organismo di controllo, che deve essere terzo e indipendente, è identificato da un codice alfanumerico che deve figurare nell’etichetta dell’alimento insieme al logo del biologico e alla dicitura “bio”.
Norme specifiche in materia di etichettatura di prodotti biologici sono contenute nel Regolamento 889/2008.
La certificazione biologica è una certificazione di processo, in quanto mira a garantire che i produttori abbiano adottato un determinato metodo di produzione nello svolgere la loro attività agricola, alcuna assicurazione è invece data in merito alle caratteristiche del prodotto finale. In altre parole, la certificazione biologica non mira a differenziare gli alimenti biologici da quelli convenzionali, attestando una differenza sul piano nutritivo oppure organolettico, differenze che secondo lo stato dell’arte degli studi sui prodotti biologici non sono scientificamente dimostrabili per tutta la produzione biologica. Senza dubbio, alla vista del consumatore i prodotti convenzionali, molto spesso si presenteranno come più omogenei esteticamente9 e più simili nel gusto rispetto agli omologhi biologici, tuttavia, queste osservazioni non sono supportate da basi scientifiche.
Il nuovo Regolamento 848 /2018 si introduce in un contesto normativo già abbastanza strutturato e definito, proponendosi di migliorare tale sistema al fine di incrementare la fiducia dei consumatori nel mercato biologico, attraverso dei meccanismi di certificazione e controllo più trasparenti che comporteranno un aumento della qualità dei prodotti biologici10. Lo sviluppo di un sistema di produzione agricola basato sul rispetto delle risorse naturali e sullo sviluppo sostenibile si trova in perfetta continuità con i principi della PAC 2014-2020 e la definizione di una disciplina sempre più uniforme ed armonizzata permetterà di superare l’estrema flessibilità che caratterizzava il precedente Regolamento 834 /2007.
Il nuovo Regolamento sul biologico che verrà applicato dal 1° gennaio 2021, si presenta come un intervento normativo volto ad introdurre importanti cambiamenti, sempre nel senso di rendere la disciplina ancor più armonizzata. Si segnalano a questo proposito alcune novità che di seguito verranno analizzate in breve: la modifica del regime di import-export, l’introduzione delle certificazioni di gruppo, il cambiamento della periodicità dei controlli, il divieto di effettuare coltivazioni fuori suolo con relativa deroga per alcuni paesi nordeuropei (Danimarca, Svezia e Finlandia), nonché l’introduzione di un approccio diverso in materia di soglie di contaminazioni accidentali.

Il regime di import – export

La disciplina attualmente in vigore, ovvero il Regolamento 834 /2007, ha istituito il principio di equivalenza tra i prodotti biologici realizzati nell’Unione Europea e quelli provenienti da paesi terzi, con la conseguenza che i prodotti riconosciuti come biologici al di fuori dell’Unione possono circolare nel mercato interno con la qualifica di prodotti biologici, indipendentemente dal contenuto della normativa in materia di agricoltura biologica vigente nello stato di provenienza. In altre parole, un prodotto che validamente può essere certificato come biologico in uno stato terzo può circolare ed essere venduto nel territorio europeo come prodotto biologico, anche se la disciplina di tale paese in materia è meno restrittiva di quella europea: due prodotti entrambi biologici, provenienti da uno stato membro e da un paese terzo vengono considerati equivalenti.
Tale scelta legislativa sottende una chiara insidia, ovverosia: un grave rischio di pregiudicare i produttori biologici europei che sono sottoposti ad una normativa molto più stringente rispetto a quella di numerosi altri stati terzi. A questo proposito il nuovo Regolamento ha introdotto il principio della conformità11 in luogo del principio di equivalenza, per cui i prodotti da importare nel mercato interno devono essere necessariamente conformi agli standard europei superato il periodo del regime transitorio, ad eccezione dei prodotti provenienti da paesi con cui l’Unione Europea ha stipulato un accordo commerciale bilaterale. L’adozione del principio di conformità è, dunque, una innovazione di importanza cruciale, sebbene la sua portata sarà più chiaramente percepibile soltanto dopo la conclusione del periodo di transizione12.

Le certificazioni di gruppo

Spesso le piccole e medie imprese agricole attualmente non sono né in grado di far fronte alle spese necessarie per ottenere la certificazione biologica né sono in grado di predisporre un’organizzazione amministrativa tale da poter risultare idonee alla certificazione stessa. Al fine di promuovere il mercato del biologico anche tra le aziende di dimensioni più ridotte, la nuova disciplina europea ha introdotto la possibilità di richiedere una certificazione collettiva per gruppi di agricoltori che rispondano a certi requisiti13: la prossimità geografica degli operatori e quindi la vicinanza dei terreni, nonché un sistema comune di commercializzazione dei prodotti biologici ottenuti da tutti i membri del gruppo, e ancora un fatturato annuo di produzione biologica non superiore a 25.000 euro o comunque uno standard di produzione non superiore a 15.000 euro.
Per mera completezza espositiva si deve evidenziare che il sistema di certificazione di gruppo è stato ideato dalla IFOAM, ancor prima che l’Unione Europea formulasse qualsiasi tipo di regolamentazione in materia di agricoltura biologica, tuttavia si trattava di un sistema interamente privatistico14.

Il nuovo sistema di controlli, il divieto di effettuare coltivazioni fuori suolo e approccio diverso in materia di soglie di contaminazioni accidentali

Il nuovo regolamento introduce un sistema di controlli agevolato per quegli operatori del settore alimentare (OSA) i cui prodotti nel triennio precedente sono risultati conformi a tutti gli standard della disciplina biologica in ogni verifica annuale: con il conseguente vantaggio che gli stessi prodotti verranno sottoposti a controlli ogni biennio in luogo di essere controllati annualmente.
Per il resto degli operatori sono rimasti fissi i controlli annuali che andranno a sommarsi a quelli previsti in via generale per tutti i prodotti alimentari dal nuovo Regolamento sui controlli ufficiali n. 625 /2017.
Per quanto attiene, invece, la deroga all’obbligo di coltivare sul suolo, concessa dall’Allegato II par.1.5 del regolamento in oggetto, che espressamente prevede la possibilità di coltivare in aiuole demarcate soltanto per le superfici certificate come biologiche in alcuni stati membri, non si può negare che tale eccezione ostacoli la realizzazione di una disciplina sull’agricoltura biologica sempre più uniforme. La connessione fra prodotto e terreno è considerata uno dei pilastri dell’agricoltura biologica, tuttavia, a causa di una mancata regolamentazione in tal senso, diversi stati dell’Europa del Nord hanno certificato per anni come biologici i prodotti realizzati con culture in aiuole demarcate, e il nuovo regolamento sul biologico ha concesso a tali paesi (Finlandia, Svezia e Danimarca) un periodo di proroga di ulteriori 10 anni, solo relativamente alle superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017, per cui non è consentita l’estensione di tali superfici15.
Altro tema fonte di discussione è la decisione del legislatore europeo di adottare una soluzione non molto coraggiosa in merito alla questione delle soglie di presenza di sostanze chimiche non autorizzate dall’agricoltura biologica in caso di contaminazione accidentale16.
Infatti, uno degli aspetti più critici attiene al fatto che non viene stabilita una soglia massima europea di agenti chimici ammessi nei prodotti biologici, e dunque, i singoli stati membri restano liberi di adottare le con normative interne le loro autonome soglie di contaminazione purché tali misure non risultino un ostacolo nella circolazione delle merci.
Nonostante, dunque, l’approccio introdotto sia volto a rendere la materia della contaminazione più uniforme, ad oggi non si è raggiunto un risultato completamente armonizzato. Il legislatore, infatti, ha richiamato numerose azioni che il produttore biologico deve porre in essere al fine di ridurre al minimo i casi di contaminazione dei prodotti biologici, quali ad esempio l’adozione di misure volte a valutare i rischi e l’aggiornamento di tali misure periodicamente.
Tuttavia, i paesi europei che definiscono delle soglie molto stringenti (come, ad esempio, l’Italia) finiscono per essere penalizzati dalla mancanza di una normativa europea sul punto.
Ai sensi dell’art. 28, par. 3 è conferita alla Commissione la facoltà di formulare atti d’esecuzione volti a stabilire norme uniformi sulle misure anticontaminazione dei vari stati. In ogni caso, si tratta di una scelta non definitiva17: a quattro anni dall’applicazione del Regolamento in oggetto la Commissione Europea valuterà l’efficacia delle disposizioni sulla contaminazione, le varie normative adottate dai singoli stati membri ed eventualmente promuoverà l’introduzione di un sistema completamente armonizzato.

Un caso pratico la certificazione biologica dei baby food

La disciplina sull’agricoltura biologica (sia quella attualmente in vigore, sia il nuovo Regolamento) permette di etichettare come “biologici” i soli prodotti che si attengono fedelmente alle modalità di realizzazione indicate nei regolamenti (assenza di sostanze chimiche nella realizzazione del prodotto, assenza di pesticidi, per i prodotti trasformati quando almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico).
Entrambe le discipline prevedono che l’aggiunta di vitamine e sali minerali ai prodotti biologici sia possibile soltanto in alcuni casi limitati, quando ciò sia ammesso espressamente dalla legge.
In questa sede si analizzerà la possibilità di aggiungere vitamine e sali minerali, mantenendo comunque la certificazione di alimenti biologici a specifici prodotti, i così detti “latti crescita” nonché agli altri alimenti destinati alla consumazione da parte di bambini. Verranno comparate la disciplina vigente ovvero il regolamento 834 / 2007 congiuntamente al regolamento 889 /2008, con la nuova disciplina introdotta dal regolamento 848 /2018 ed anticipata sotto alcuni profili dal regolamento 1584 / 2018.
I latti crescita (o formule per bambini nella prima infanzia) rientrano nella più ampia categoria di alimenti destinati al consumo dei più piccoli, anche se a differenza di tutto il resto dei prodotti che costituiscono i così detti “baby food”, non sono stati mai regolamentati dal legislatore europeo.
Tuttavia, le formule per bambini della prima infanzia “possono essere descritte come bevande a base di proteine specificamente trasformate/formulate, destinate a soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini di età compresa tra 1 e 3 anni”18 . Trattandosi di prodotti non espressamente normati, il contenuto energetico e la loro composizione sono variabili, anche se nella maggior parte dei casi la fonte principale di proteine è costituita dal latte vaccino, sebbene generalmente il contenuto proteico dei latti crescita sia inferiore rispetto a quello del latte tradizionale. Spesso i produttori ritengono opportuno mantenere il livello del contenuto proteico entro i limiti consentiti dalla legislazione per le formule per lattanti e di proseguimento indicati nella Direttiva 2006/141/CE (che resterà applicabile fino al 21 febbraio 2021 soltanto per quanto riguarda le formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici.) Le formule per bambini nella prima infanzia vengono arricchite di alcuni micronutrienti (ad esempio ferro e vitamina D) e acidi grassi polinsaturi, possono contenere diversi zuccheri, talvolta miele e, in alcuni casi aromi normalmente presenti nelle formule per lattanti e di proseguimento, nonché altre sostanze che sono ammesse nelle formule per lattanti o in quelle di proseguimenti ma che sono assenti nel latte vaccino.
A questo punto sarà necessario fornire alcune precisazioni sulle definizioni giuridiche che vengono in rilievo nel caso in oggetto.
Sono definiti come:

-lattanti: i bambini dagli 0 ai 12 mesi;
-bambini della prima infanzia: i bambini tra i 12 mesi e i 3 anni,
-formula per lattanti: prodotti alimentari destinati al consumo dei lattanti tra gli 0 e 6 mesi
-formula di proseguimento: prodotti destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita,
-alimento per la prima infanzia: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di alimento a fini medici speciali:19
Già nella previgente formulazione del reg. 889 / 200820, l’articolo 2721, paragrafo 1, in attuazione dell’art. 19, par. 2 lett. b) del regolamento 834 /2007, specificava le condizioni di utilizzo di particolari sostanze nei prodotti trasformati, disciplinando, fra le tante, anche le vitamine e i sali minerali addizionati che potevano essere utilizzati nella produzione biologica “unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati”.
La formulazione dell’articolo appena riportata rimaneva alquanto generale ed il significato da conferirle era rimesso alla lettura che l’interprete intendeva fornirgli. Mentre nel caso dei latti crescita, non sussistendo alcun tipo di normativa che li disciplinasse, non era difficile escluderli dalla possibilità di certificazione biologica, lo stesso non poteva dirsi per altri alimenti.
Questioni interpretative più complesse sono sorte, infatti, in merito agli altri prodotti baby food, ovvero per le formule per lattanti o le formule di proseguimento per cui sussiste ex Direttiva CE 2006/141 un obbligo di legge di aggiunta di vitamine e minerali imposto in maniera indiretta, così come per gli alimenti a base di cereali processati e altri alimenti per la prima infanzia ex dir. CE 2006/125 per cui, ugualmente in maniera indiretta, è prevista dalla norma stessa l’aggiunta di alcune vitamine e minerali. Infatti, poiché l’art. 27 del regolamento 889 / 2008 non conteneva una chiara elencazione in senso positivo dei casi in cui il prodotto biologico potesse essere addizionato di vitamine e sali minerali, tale disposizione si prestava alle diverse interpretazioni dei singoli stati membri. In particolare, in Italia era stata adottata un’interpretazione restrittiva di tale articolo, che, dunque, vietava la certificazione biologica degli alimenti addizionati a meno che una specifica norma di diritto interno o europeo espressamente definisse l’aggiunta come obbligatoria. Tale interpretazione si fondava su quanto aveva stabilito la Corte di Giustizia Europea nel 2014 la quale precisava: “L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, deve essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale. L’impiego di una siffatta sostanza non è previsto per legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,
–nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008,
–nei regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, nonché –nella direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, e nel regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare,
tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi”22.
Nonostante nella sentenza riportata non venisse effettuata alcuna menzione specifica nei confronti degli alimenti ex dir CE 2006/125 e dir. CE/ 2006/ 141, il Ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf) aveva interpretato tale divieto come applicabile anche agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nonché agli alimenti di proseguimento.
Tuttavia, le interpretazioni fornite dalle autorità nazionali dei singoli stati membri erano alquanto differenziate. Ad esempio, sia Francia che Germania avevano promosso una lettura meno restrittiva dell’art. 27 del Reg. 889 /2008 con la conseguenza che in questi paesi era possibile la certificazione biologica dei prodotti in questione.
Le diverse interpretazioni si traducevano, all’atto pratico, in importanti discriminazioni all’interno del mercato unico, considerata la redditività dei prodotti biologici. Alla luce di tale situazione era stato posto dalle associazioni di categoria uno specifico quesito al Mipaaf che, con nota del 9/1/2018 aveva ribadito la propria posizione, sulla base delle risposte ottenute dal Ministero della Salute. Quest’ultimo, interpellato, si era così pronunciato il 5 ottobre 2017: “…in merito alla vostra richiesta relativa all’oggetto e riportata nella mail in calce, sulla base del parere espresso dalla Commissione Europea per il tramite della DG AGRI, avendo anche consultato la DG SANTE, si rappresenta che non si ritiene la certificazione di biologico possibile per le formule per lattanti e di proseguimento ex Dir. 2006/141, nonché per gli alimenti destinati ai bambini nella prima infanzia ex Dir. 2006/125 cui vengano aggiunte vitamine e minerali di origine non agricola…….” Solo successivamente si registrava un cambio di orientamento da parte del Ministero della Salute che con nota Protocollo n. 0046892 del 22/06/2018, indirizzata all’ Ufficio PQAI I Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali Mipaaf, ha chiarito che il contenuto della “Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 201423 relativa al divieto di aggiunta di Sali minerali e vitamine agli alimenti biologici, non deve ritenersi applicabile alle formule per lattanti, alle formule di proseguimento, agli alimenti a base di cerali processati e agli altri alimenti per l’infanzia (esclusi i latti di crescita)”. Di conseguenza l’interpretazione interna dell’art. 27 è cambiata in maniera molto rilevante.
Il nuovo regolamento sul biologico ha introdotto delle modifiche sulla questione, che si pongono in continuità con l’interpretazione attualmente promossa sia dal Ministero della Salute che dal Mipaaf.
In particolare, l’art. 16, par 1, del Reg. 848 / 2018 nel definire quali siano i requisiti da rispettare per la produzione di un alimento biologico trasformato, rimanda integralmente a quanto stabilito dall’allegato II – parte IV. In questa sezione, viene in rilievo, il paragrafo 2.2 relativo all’uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti, per cui al successivo sotto paragrafo 2.2.2 vengono elencate espressamente le sostanze utilizzabili tra le quali alla lettera f) sono indicate:
“f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che: i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
— nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
— nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione ( 2 ), il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva”.

Nel caso in questione, l’interesse ricade sul punto f) evidenziato, con particolare riferimento al primo sotto punto ii), in cui sostanzialmente si ammette l’aggiunta di vitamine e sali minerali per i prodotti biologici che rispondono alla definizione di “formula per lattanti e formula di proseguimento”24, nonché per quelli identificati come “alimento a base di cerali e altro alimento per la prima infanzia”25 in conformità con le prescrizioni dell’art. 11 par. 1 del Regolamento 609/2011 ed infine, per gli alimenti disciplinati dalla dir. 2006/125/CE.
Tale aggiunta più che costituire un’apertura del sistema della produzione biologica all’utilizzo di vitamine e sali minerali, risulta una conferma di una interpretazione già diffusa tra gli operatori del settore alimentare, in quanto la novità principale della modifica in oggetto è data dall’introduzione di una elencazione positiva dei casi ammessi. Devono, tuttavia, ritenersi esclusi, anche in questo caso i “latti crescita”26.
Sebbene la definizione di “bambino della prima infanzia” coincida con i soggetti destinatari del latte crescita, ovvero bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, la definizione di alimento per la prima infanzia contenuta all’art. 2, par. 2, lett. f) del Regolamento 609 del 2013 esclude espressamente le “bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini della prima infanzia”.27
A questo proposito, si conclude che la possibilità di aggiungere vitamine e sali minerali al latte crescita, una volta che sia applicabile il regolamento 848/2018 (ovvero dal 1° gennaio 2021), è alquanto improbabile e potrebbe essere giustificata solo da una lettura particolarmente restrittiva del concetto di “bevanda a base di latte o prodotti analoghi”, tale da escludere dalla categoria appena descritta il latte crescita – interpretazione a dir poco ardita.
A conferma della lettura interpretativa appena proposta, si riporta l’ultima nota emessa dal Mipaaf del luglio 201828 che revoca la precedente nota del gennaio 2018 sulla base della posizione adottata dal Ministero della Salute nel giugno 2018, e dunque stabilendo una volta per tutte che i prodotti ex dir. CE/2006/141 ed ex dir. CE/2006/125 sono certificabili come biologici nonostante l’addizione di vitamine e sali minerali. Anche in questo caso si specifica che i latti crescita devono essere esclusi da queste considerazioni.
Si aggiunga, inoltre, che la Commissione Europea ha adottato un regolamento di esecuzione che modifica il regolamento 889 /2008 (che reca le modalità di applicazione del regolamento 834/2007), con l’intento di evitare una discrepanza tra la formulazione dell’art. 27 par. 1 lett. f) e la nuova normativa sul biologico anticipando sostanzialmente l’entrata in vigore del Regolamento 848/2018 per quanto attiene alla materia in questione. Dunque, ai sensi dell’art. 1, n. 3) del Regolamento d’esecuzione 1584/2018 la lettera f) dell’articolo 27, paragrafo 1 del Regolamento 889 / 2008 viene così modificato “«f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i)il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori: —nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
—nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE (**) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva, o
—nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE (***) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva”.

Tale modifica, come già sottolineato, non comporta alcuna novità per quanto riguarda il latte crescita, in quanto non compreso in nessuna delle categorie elencate, tuttavia si noti che, la certificazione biologica oltre ad essere espressamente consentita per i prodotti ex dir. 2006/125/CE e ex dir. 2006/141/CE è consentita per tutti le formule per lattanti e di proseguimento, per gli alimenti a base di cereali e per tutti gli alimenti destinati ai bambini della prima infanzia qualora il loro utilizzo sia autorizzato dal Reg. 609/2013 o dagli atti delegati dello stesso.
La scelta di non consentire la certificazione biologica ai latti crescita, nonostante si tratti di prodotti destinati a specifiche categorie di consumatori e aventi caratteristiche simili a quelle di altri prodotti invece certificabili biologici, sembra alquanto ingiustificata dal punto di vista normativo, poiché pare che il legislatore abbia voluto costruire una eccezione proprio intorno al latte crescita.
Tuttavia, la scelta della Commissione è probabilmente stata dettata dall’opinione scientifica dell’European Food Safety Authority (EFSA) sui latti crescita. Nell’ottobre 2013 l’Agenzia Europea ha precisato che i latti crescita vengono utilizzati per favorire l’assunzione da parte dei bambini della prima infanzia di sostanze nutritive quali acidi grassi polinsaturi n-3, ferro e vitamina D, la cui assimilazione rischia di essere insufficiente per alcuni dei più piccoli. I latti crescita, però secondo l’EFSA, non sono l’unico strumento utilizzabile a tale fine: il medesimo risultato può essere raggiunto con l’utilizzo di latte vaccino arricchito29, con l’assunzione di cereali o alimenti a base di cereali arricchiti, integratori o anche l’introduzione anticipata di carne e pesce nella dieta del bambino. In conclusione, l’EFSA ritiene che i latti crescita non ricoprano un ruolo unico e indispensabile nella dieta dei bambini della prima infanzia e di conseguenza non siano considerabili come necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini.
Tuttavia, la conseguenza di tale gap normativo, causato da ragioni di carattere politico-scientifico, è quella di disincentivare l’utilizzo del latte biologico per la realizzazione di tali prodotti, poiché non essendo possibile per il produttore certificare i latti crescita come “prodotti biologici”, lo stesso certamente non avrà alcun interesse ad utilizzare latte biologico per realizzarli. Non sarebbe, infatti, per nulla conveniente utilizzare il latte biologico potendo soltanto indicare in etichetta la presenza di tale ingrediente senza poter definire il prodotto stesso come biologico.
Dall’esempio appena illustrato si può chiaramente evincere come la precedente formulazione dei Regolamenti 834/2007 e 889/2008 aveva creato delle ambiguità a causa della mancanza di precisione nella definizione di alcune fattispecie normative, dando luogo, in questo modo a diverse interpretazioni nei singoli stati membri che si traducevano in casi di concorrenza sleale all’intero del mercato unico. La necessità di una visione uniforme ha dunque portato il legislatore europeo a riformulare le disposizioni in oggetto, aggiungendo una elencazione in senso positivo dei casi in cui è ammessa l’aggiunta di vitamine e sali minerali. A riprova della concreta necessità di risolvere le controversie interpretative si deve notare che la Commissione ha inteso anticipare gli effetti del nuovo regolamento con l’adozione del reg. 1584/2018 che modificava il regolamento 889/2008 che è stato applicato già dall’ottobre 2018, a differenza del regolamento 848 / 2018 che si applicherà dal gennaio 2021.

Conclusioni

Così come evidenziato già in relazione all’esempio appena riportato, la nuova disciplina sul biologico è stata adottata con l’obiettivo di ridurre le diversità interpretative nei singoli stati membri e dunque arginare i conseguenti fenomeni di alternazione della concorrenza che si sono verificati nel mercato interno. L’intento di dirigersi sempre più verso una armonizzazione completa della disciplina risulta chiaro, tuttavia, il legislatore europeo deve misurarsi continuamente in primo luogo con dei tempi tecnici di adeguamento necessari per tutti gli operatori del settore, in seconda battuta con le conseguenze pratiche che tali cambiamenti comportano nella percezione del consumatore, nonché deve valutare le condizioni ambientali, atmosferiche e climatiche in cui gli agricoltori operano. Nel caso pratico appena esposto, la lacuna normativa creava chiaramente un problema interpretativo che dava a sua volta origine ad un problema di concorrenza falsata sul mercato interno, ma alcune differenze normative potrebbero nascere da specifiche esigenze meritevoli di tutela.
A questo punto, dunque, ci si interroga se concedere ai singoli stati membri la possibilità di mantenere discipline parzialmente differenti le une dalle altre in ambito di certificazione biologica, non possa essere una scelta giustificata dall’intento di divulgare il metodo dell’agricoltura biologica stessa.
Infatti, in questo frangente è opportuno ricordare che, al di là di qualsiasi risvolto economico legato al mercato biologico, la disciplina biologica è chiaramente basata sul rispetto dell’ambiente e la promozione di tecniche agricole sostenibili.
Di conseguenza, ci si interroga se, in nome dell’intento di diffusione dei valori dell’agricoltura biologica, non sia opportuno concedere alcune deroghe in modo tale da incentivare, anche solo in maniera parziale, la condivisione di un sistema agricolo più rispettoso dell’ambiente.
D’altro canto, però, l’adozione di eventuali deroghe non deve nemmeno risultare in una penalizzazione e in un snaturamento del sistema biologico in sé, spostando le conseguenze dell’attuale frammentarietà normativa sia sui consumatori che dovranno accontentarsi di un biologico meno restrittivo, sia sui paesi che adottano una disciplina biologica più virtuosa, penalizzandoli in termini di concorrenza falsata.
In altre parole, deve prevalere la tutela del mercato interno o la promozione degli obiettivi sottesi all’agricoltura biologica?
Ancora l’indirizzo che il legislatore europeo intende abbracciare non risulta chiaro. Sicuramente l’impatto pratico del nuovo regolamento sul biologico potrà essere valutato solo dopo che la norma verrà applicata in tutto il territorio dell’Unione, e soprattutto anche successivamente all’emanazione degli atti delegati che la Commissione adotterà sulla base dell’art. 290 TFUE nonché gli atti che la stessa adotterà per dare esecuzione al regolamento in oggetto (come ad esempio la relazione che verrà preparata nel 2026 in materia alla deroga per la coltivazione in cassoni come da considerando n. 30). Di particolare importanza sarà a questo riguardo, la strategia che la Commissione adotterà in merito alla possibilità di richiedere una disciplina comune in materia di soglie di contaminazione.
In definitiva, si chiarisce che con il presente elaborato non si intende dare una risposta ad una così importante questione, piuttosto si intende fornire uno spunto di riflessione alla luce del quale osservare ed analizzare le conseguenze dell’applicazione del nuovo regolamento 848/2018.

Bologna – 16 maggio 2020


Avvocato Silvia Guidi – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna – silvia.guidi91@gmail.com

1 Regolamento di esecuzione n 1584/2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2 Mario Mauro “Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi” in Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell’Ambiente, n. 6/2018.

3 Art 43 TFUE: “La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. C 326/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione”.

4 Manuale Costato

5 Cons. 1 del Reg. 2092 / 91 «considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio rurale» in M. Mauro, op. cit.

6 In particolare, un importante impatto sulla previgente disciplina alimentare europea ha avuto il Regolamento 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Si ricorda infatti, che a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina (mucca pazza), la Comunità Europea ha deciso di promuovere un nuovo sistema di sicurezza alimentare, basato su di un approccio trasversale a tutti i prodotti alimentari che garantisse la loro tracciabilità ed un elevato livello di tutela della salute pubblica.

7 Cons. 1 Reg. 834/2007 “La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.

8 Si consideri che la base giuridica del Reg. 834 / 2007 sia l’art. 114 TFUE, ovvero la norma relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei singoli stati membri, da ciò si può facilmente evincere la ratio del legislatore europeo.

9 I prodotti biologici sono in parte diversi per dimensione, colore e sapore da quelli tradizionali e sono caratterizzati da una certa variabilità di alcuni composti organici.

10 Ad esempio, il considerando n. 104 del presente regolamento statuisce che gli stati membri sono tenuti ad aggiornare periodicamente gli elenchi delle autorità di controllo.

11 Francesca De Cristofaro “Approvato il nuovo Regolamento Ue sull’agricoltura biologica, ecco le novità più importanti” accessibile a: https://www.magevola.it/impresa/food-e-agricoltura/nazionale/regolamento-agricoltura-biologica/.

12 Si consideri, inoltre, che i vari accordi internazionali bilaterali tra Unione Europea e vari paesi extra-UE resteranno comunque in vigore, dunque, gran parte delle regole dell’export europeo rimarranno invariate.

13 Regolamento 2018/848, Novità su controlli e certificazioni bio. Ma anche export, import, entrata in vigore e applicazione accessibile a: https://www.macchinealimentari.it/2019/12/17/regolamento-2018-848-novita-su-controlli-e-certificazioni-bio-ma-anche-export-import-entrata-in-vigore-e-applicazione/

14 Roberto Setti (Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità CCPB) “Pillole dal nuovo regolamento bio: la certificazione di gruppo” accessibile a: www.ccpb.it/blog/2019/06/11/pillole-dal-nuovo-regolamento-bio-5/

15 Nell’Allegato II, Parte I del Reg. 848/2018 è ribadito che sono vietate le coltivazioni che suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso, a meno che non si tratti di colture che crescano naturalmente in acqua. Viene espressamente vietata la produzione idroponica ma stranamente non quella aeroponica (che però deve ritenersi parimenti proibita), sono poi introdotte varie deroghe: è concessa la produzione di germogli da semi inumiditi e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale, coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso al consumatore finale e le coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.

16 Il considerando 24 espressamente invita gli operatori ad: “misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici”.

17 Biologico – Nuovo regolamento UE – Circolare FedCooperative Fedagri, Prot. n. 3095/FL/is, Roma 25/06/2018

18 Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia {SWD(2016) 99 final}

19 Art. 2 par. 2 Reg. 609 / 2013: “2.Si intende, inoltre, per:
a) «lattante»: un bambino di età inferiore a dodici mesi;
b) «bambino nella prima infanzia»: un bambino di età compresa tra uno e tre anni;
c) «formula per lattanti»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare;
d) «formula di proseguimento»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti;
e) «alimento a base di cereali»: un prodotto alimentare:

  • cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato,
  • cereali con l’aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine,
  • pastina da utilizzarsi dopo cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti,
  • biscotti e fette biscottate da utilizzarsi tali e quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
f) «alimento per la prima infanzia»: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di: g) «alimento a fini medici speciali»: un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta; h) «sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso»: un prodotto alimentare espressamente formulato per essere utilizzato nell’ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso che, se utilizzato secondo le istruzioni dell’operatore del settore alimentare, sostituisce l’intera razione alimentare giornaliera”.

20 Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

21 Articolo 27 - Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti 1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino: a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento; b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva; d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti; f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

22 Sentenza C-137/13 del 5 novembre 2014.

23 Tale pronuncia sanciva il divieto di certificare come biologici gli alimenti disciplinati dalla dir. 2009 / 39 / CE e dal Reg. 953 / 2009 se addizionati da vitamine e Sali minerali

24 Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) del regolamento 609/2013.

25 Articolo 1, paragrafo 1 lettera b) del regolamento 609/2013.

26 Si ricorda che prima dell’entrata in vigore del Regolamento 609/2013, alcuni Stati Europei ritenevano i latti crescita rientranti nella disciplina della dir. 2009/39/CE relativa agli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (ovvero i prodotti dietetici). Infatti, tale direttiva non conteneva un’elencazione in positivo di quelli che erano gli alimenti dietetici, di conseguenza l’interpretazione era rimessa ai singoli stati membri. Ora, invece con la nuova formulazione dell’art. 2 par. 2 lett. f) il legislatore europeo ha dissipato ogni dubbio, escludendo espressamente le bevande a base di latte tra gli alimenti destinati ai bambini della prima infanzia.

27 Art. par. 2 Reg. 609/13“f) «alimento per la prima infanzia»: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di: i) alimenti a base di cereali; e ii) bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia;”

28 DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0053423 del 19/07/2018.

29 Si tratta di latte arricchito con vitamine e Sali minerali destinato all’utilizzo da parte di qualsiasi consumatore e dunque si differenzia dai latti crescita perché non contiene altre specifiche sostanze che caratterizzano la composizione dei prodotti destinati ai bambini.

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