Il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della federazione russa

Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 3 giugno 2022, ha formalmente approvato il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa”, mediante l’emanazione di una serie di Regolamenti esecutivi, concernenti misure restrittive in considerazione della destabilizzazione socio-economica che l’Ucraina sta subendo a causa dei recenti sviluppi del conflitto armato.

Embargo sul petrolio

La più grande novità riguarda senza dubbio il c.d. “embargo sul petrolio”, introdotto tramite l’adozione del Regolamento (UE) n.879/2022 – che modifica il precedente Regolamento (UE) n. 833/2014 – il quale stabilisce che, a decorrere dal 4 giugno 2022, è vietato importare, acquistare e/o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del predetto Regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia. Più precisamente, si tratta dei prodotti petroliferi identificati dai seguenti codici NC:
a) 2709 00: oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi;
b) 2710: oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

Tuttavia, tali divieti, vanno incontro ad alcune deroghe ed eccezioni, contenute ed elencate nell’Art. 3-quaterdecies, comma 3, introdotto con il Regolamento (UE) 879/2022, che si possono così riassumere:
1. in riferimento ai summenzionati prodotti, il divieto non si applica fino al 5 dicembre 2022, per le operazioni “una tantum”, che riguardano:

  • consegne a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data;
  • all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2790 00 conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che gli stessi siano notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione UE entro il 24 giugno 2022;

2. fino al 5 febbraio 2023, il predetto divieto non si applica nemmeno all’acquisto, all’importazione, al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
3. importazione di petrolio greggio di cui al codice NC 2790 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati Membri, fino a diversa decisione del Consiglio.
L’elenco delle deroghe al c.d. “embargo sul petrolio” appena richiamate non si esauriscono qui, tuttavia la ratio sottesa a tali eccezioni è quella di consentire agli Stati Membri di avere il tempo necessario per poter allacciare nuovi rapporti commerciali con altri potenziali fornitori e/o distributori di petrolio e derivati, in modo da contenere, per quanto possibile, i potenziali danni scaturenti dalla perdita di un grosso partner commerciale come la Russia.

Esclusione dal sistema SWFT di altri istituti bancari russi e le ulteriori restrizioni

Il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni” ha poi esteso le restrizioni adottate con i recenti interventi normativi, nei confronti di:
a) nuove persone fisiche e giuridiche;
b) nuove persone giuridiche, entità e/o organizzazioni, per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, fornitura, esportazione dei beni e delle tecnologia “Dual Use” e dei beni che possono rafforzare il settore della difesa e della sicurezza della Russia;
c) nuove persone fisiche e giuridiche russe, tra cui alti ufficiali dell’esercito, per garantire l’accertamento della responsabilità per le violazioni dei diritti umani commessi in Ucraina dalle forze armate russe;
d) incremento del numero dei soggetti inseriti nelle c.d. “Black-list” e destinatari di particolari tipi di trattamenti sanzionatori;
e) a partire dal 14 giugno 2022, sarà esteso il blocco del sistema dei pagamenti SWIFT a tre ulteriori importanti istituti di credito russi (Sberbank, Banca di credito di Mosca e Banca agricola russa).

Infine, un’importante novità riguarda il divieto – introdotto tramite il nuovo Articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) 879/2022 – di prestare direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni nei confronti dei seguenti soggetti: a) Governo russo; o
b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Anche tale divieto, tuttavia, non è esente da alcune eccezioni. Si riportano di seguito alcune deroghe contenute nell’appena richiamato articolo 5-quindecies:

  • Il divieto non si applica alle prestazioni di servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;
  • Il divieto non si applica alla prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
  • Sempre in deroga al predetto divieto, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi sopra richiamati, alle condizioni che ritengano appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per scopi umanitari (i.e. prestazione ed assistenza di cure mediche e generi alimentari) e/o per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

Conclusioni

In conclusione, si può certamente affermare che il c.d. Sesto pacchetto di sanzioni introdotto dall’UE, si va ad incardinare nell’iter di “escalation” sanzionatoria nei confronti della Federazione Russa e che non sembra affatto volersi arrestare.

In questa fase, è di fondamentale importanza per le aziende che esportano i propri prodotti in Russia, avere piena coscienza di quali sono le restrizioni che l’Unione Europea sta progressivamente inserendo tramite l’adozione dei pacchetti sanzionatori, onde evitare il rischio di incorrere in divieti imposti dai Regolamenti recentemente emanati dall’UE, che potrebbero comportare: il blocco della merce alla dogana, il sequestro della stessa, l’irrogazione di pesanti sanzioni di tipo amministrativo ed eventuali conseguenze penali.

Bologna – 24 giugno 2022


Avv. Enrico Ruggeri – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna

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