» Embargo sul petrolio
» Esclusione dal sistema SWFT di altri istituti bancari russi e le ulteriori restrizioni
» Conclusioni
Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 3 giugno 2022, ha formalmente approvato il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa”, mediante l’emanazione di una serie di Regolamenti esecutivi, concernenti misure restrittive in considerazione della destabilizzazione socio-economica che l’Ucraina sta subendo a causa dei recenti sviluppi del conflitto armato.
La più grande novità riguarda senza dubbio il c.d. “embargo sul petrolio”, introdotto tramite l’adozione del Regolamento (UE) n.879/2022 – che modifica il precedente Regolamento (UE) n. 833/2014 – il quale stabilisce che, a decorrere dal 4 giugno 2022, è vietato importare, acquistare e/o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del predetto Regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia. Più precisamente, si tratta dei prodotti petroliferi identificati dai seguenti codici NC: a) 2709 00: oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi; b) 2710: oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli. Tuttavia, tali divieti, vanno incontro ad alcune deroghe ed eccezioni, contenute ed elencate nell’Art. 3-quaterdecies, comma 3, introdotto con il Regolamento (UE) 879/2022, che si possono così riassumere: 1. in riferimento ai summenzionati prodotti, il divieto non si applica fino al 5 dicembre 2022, per le operazioni “una tantum”, che riguardano:
Il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni” ha poi esteso le restrizioni adottate con i recenti interventi normativi, nei confronti di: a) nuove persone fisiche e giuridiche; b) nuove persone giuridiche, entità e/o organizzazioni, per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, fornitura, esportazione dei beni e delle tecnologia “Dual Use” e dei beni che possono rafforzare il settore della difesa e della sicurezza della Russia; c) nuove persone fisiche e giuridiche russe, tra cui alti ufficiali dell’esercito, per garantire l’accertamento della responsabilità per le violazioni dei diritti umani commessi in Ucraina dalle forze armate russe; d) incremento del numero dei soggetti inseriti nelle c.d. “Black-list” e destinatari di particolari tipi di trattamenti sanzionatori; e) a partire dal 14 giugno 2022, sarà esteso il blocco del sistema dei pagamenti SWIFT a tre ulteriori importanti istituti di credito russi (Sberbank, Banca di credito di Mosca e Banca agricola russa). Infine, un’importante novità riguarda il divieto – introdotto tramite il nuovo Articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) 879/2022 – di prestare direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni nei confronti dei seguenti soggetti: a) Governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Anche tale divieto, tuttavia, non è esente da alcune eccezioni. Si riportano di seguito alcune deroghe contenute nell’appena richiamato articolo 5-quindecies:
In conclusione, si può certamente affermare che il c.d. Sesto pacchetto di sanzioni introdotto dall’UE, si va ad incardinare nell’iter di “escalation” sanzionatoria nei confronti della Federazione Russa e che non sembra affatto volersi arrestare. In questa fase, è di fondamentale importanza per le aziende che esportano i propri prodotti in Russia, avere piena coscienza di quali sono le restrizioni che l’Unione Europea sta progressivamente inserendo tramite l’adozione dei pacchetti sanzionatori, onde evitare il rischio di incorrere in divieti imposti dai Regolamenti recentemente emanati dall’UE, che potrebbero comportare: il blocco della merce alla dogana, il sequestro della stessa, l’irrogazione di pesanti sanzioni di tipo amministrativo ed eventuali conseguenze penali. Bologna – 24 giugno 2022
Avv. Enrico Ruggeri – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna