Il Contratto di Agenzia in Marocco

Le aziende straniere che intendano cogliere le innumerevoli opportunità offerte dal mercato marocchino potranno decidere di espandere la propria rete di commerciale attraverso l’attività di un agente locale.

Da un punto di vista generale, la disciplina del contratto di agenzia contenuta all’interno del Codice del Commercio marocchino non si discosta dalle discipline dei Paesi europei o, più in generale, dalla normativa adottata dalla comunità e dalla prassi internazionali. Infatti, secondo il Legislatore marocchino, il contratto di agenzia commerciale è un mandato con cui un soggetto si obbliga a concludere in modo continuativo degli acquisiti o delle vendite, comprese tutte le altre operazioni accessorie, in nome e per conto di un altro soggetto, sia esso produttore, commerciante o altro agente (art. 393).
L’attività di agente commerciale può, inoltre, essere affidata a sia a persone fisiche, che a persone giuridiche, siano esse di nazionalità marocchina, o meno.
A tal proposito, tuttavia, tenuto in considerazione dell’importanza ricoperta dalle relazioni personali in Marocco, nella nomina di un agente si consiglia di far cadere la propria scelta su persone di nazionalità marocchina o che, tuttalpiù, conoscano alla perfezione gli usi ed i costumi locali.
Se è vero che la normativa marocchina non prevede requisiti di residenza o di nazionalità marocchina relative all’agente, tuttavia, la legge stessa prevede il divieto di sottoporre il contratto di agenzia alla legge straniera. Conseguentemente, nel momento in cui si concluda un contratto di agenzia avente i propri effetti sul territorio marocchino, occorrerà sempre tenere presente che il rapporto con l’agente sarà regolato secondo i seguenti dettami ( indicati, a livello esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività):

La forma contrattuale e le clausole tipo del contratto di agenzia

Un contratto di agenzia potrà assumere la forma sia di contratto a tempo determinato che di contratto a tempo indeterminato, e, nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga eseguito anche successivamente alla sua scadenza, è importante sottolineare che lo stesso si trasformerà automaticamente in contratto a tempo indeterminato;
Similmente a quanto avviene a livello internazionale, inoltre, nel caso il preponente e l’agente siano legati da un contratto a tempo indeterminato, il preponente potrà terminare la propria relazione contrattuale con l’agente in ogni momento. Tuttavia, lo stesso sarà tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso:

  • un mese, qualora il recesso avvenga durante il primo anno contrattuale;
  • due mesi, se lo stesso venga esercitato durante il secondo anno contrattuale;
  • tre mesi, a partire dal terzo anno.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’agente avrà diritto, nonostante ogni clausola contraria, a un’indennità di compensazione per il pregiudizio subito a causa dello scioglimento del rapporto. Il preponente, tuttavia, potrà interrompere il contratto senza preavviso nel caso di colpa grave dell’agente commerciale.
Similmente alle altre normative vigenti negli altri Paesi del mondo, l’agente commerciale avrà inoltre diritto ad una remunerazione fissata per accordo tra le parti e, in caso di mancanza di accordo, secondo gli usi della professione. Tale remunerazione sarà usualmente legata, in tutto o in parte, ad una provvigione, calcolata sulla base del numero o del valore degli affari negoziati dall’agente.
Infine, in considerazione del fatto che il Marocco ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sull’Arbitrato Internazionale, converrà inserire nel contratto la clausola che prevede la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere un’eventuale controversia insorta tra la casa mandante e l’agente.

Si suggerisce, in particolare, di ricorrere ad un arbitrato amministrato, ossia far assoggettare il procedimento ad un regolamento arbitrale adottato da un organismo indipendente quale può essere una Camera di Commercio o marocchina o di un Paese terzo.

Un arbitrato amministrato, infatti, sarà riconosciuto – e dunque eseguito – all’interno del Marocco più velocemente rispetto ad un arbitrato non amministrato.

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