Il Contratto di Distribuzione in Marocco

Come una molteplicità di Paesi nel mondo, anche il Marocco non ha adottato una normativa specifica in materia di distribuzione. Ciò non significa, tuttavia, che l’ordinamento marocchino non preveda la possibilità di instaurare legittimi e proficui rapporti di natura commerciale con distributori marocchini.
L’assenza di una normativa specifica vigente sul territorio marocchino comporta, infatti, che le parti di un contratto di distribuzione rimangono libere di disciplinare il proprio rapporto di distribuzione.
Di conseguenza, sarà rimessa alla mera volontà di queste ultime:

  • la concessione, o meno, dell’esclusiva / unilaterale o reciproca;
  • l’indicazione, più o meno specifica, degli obblighi del distributore (i.e. promozione vendite e servizio al cliente, monitoraggio del mercato, obblighi di rispettare gli standard di servizio fissati dal produttore, obbligo di collaborazione nelle procedure di richiamo dei prodotti; obblighi di non concorrenza, etc...);
  • gli eventuali obblighi di garanzia assunti dal produttore;
  • i termini e le condizioni per la fornitura dei prodotti (i.e. prezzi e modalità di pagamento, modalità di adeguamento prezzi, ordini e relative modalità di programmazione delle forniture (forecasts), modalità e termini (indicativi o tassativi) di consegna);
  • la tutela dei marchi e brevetti;
  • le eventuali cause che diano luogo ad una risoluzione immediata del contratto;
  • la legge applicabile;
  • il foro competente.
Tenuto conto del fatto che, in alcuni Paesi – tra i quali i Paesi membri dell’Unione Europea -, la legge e la Giurisprudenza impongono alla casa mandante l’obbligo di corrispondere al distributore, alla stregua di un agente di commercio, un’indennità per creazione di avviamento in caso di scioglimento del rapporto, nel caso in cui l’imprenditore straniero sottoscriva un contratto di distribuzione con un soggetto di nazionalità marocchina converrà valutare con attenzione l’opportunità di assoggettare il rapporto alla legge del Marocco.

L’assenza di una normativa specifica in materia di distribuzione, infatti, comporta che in caso di scioglimento del rapporto non sarà previsto alcuna indennità in capo al distributore.

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