Il Contratto di Commissione in Marocco

Qualora l’investitore straniero desideri vendere i propri prodotti in Marocco, una valida alternativa al contratto di agenzia e distribuzione potrebbe essere rappresentata dal c.d. Contratto di Commissione, ovvero il contratto con il quale il Committente straniero conferisce al Commissionario marocchino il potere di concludere un contratto di compravendita in proprio nome, ma per conto del committente.
Da un punto di vista generale, tale contratto è particolarmente attraente per l’investitore straniero, in quanto sarà il commissionario medesimo a rimanere personalmente impegnato verso coloro con i quali ha stipulato il contratto di vendita.
I terzi, infatti, non avranno alcuna azione diretta contro il committente.
Per giunta, ma solamente qualora ciò sia espressamente previsto nel contratto di commissione, il commissionario marocchino risponderà solidalmente con i terzi dell’eventuale inadempimento di questi ultimi nei confronti del committente – ad esempio, nel caso in cui i terzi non abbiano provveduto a pagare il Committente -. Ecco perché si consiglia di inserire nel contratto di commissione una clausola che preveda la responsabilità del Commissionario marocchino per il corretto adempimento nell’esecuzione del contratto da parte dei terzi.
Al contempo, il Codice di Commercio prevede alcune ulteriori obbligazioni in capo al Commissionario marocchino.
Tra queste, si segnala il fatto che il commissionario dovrà adempiere a tutte le formalità richiestegli espressamente dal committente e non potrà farsi sostituire nell’esecuzione della propria opera, se non espressamente previsto dal contratto.

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