Il Contratto di Compravendita in Marocco

L’imprenditore straniero che intenda vendere i propri prodotti in Marocco dovrà sempre avere a mente di specificare puntualmente quale sia la legge applicabile al contratto di compravendita.
Infatti, il Regno del Marocco non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) e, conseguentemente, individuare la legge applicabile al rapporto potrebbe non essere compito facile nel momento in cui il compratore sia risultato inadempiente.
Infatti, il Codice Civile marocchino non prevede espressamente la possibilità per il venditore di riservare la proprietà del bene venduto fino al pagamento integrale del prezzo. Ciò significa, pertanto, che eventuali clausole che contenessero siffatta previsione potrebbero essere non pienamente accettate dalle autorità giudiziarie marocchine se il contratto risultasse disciplinato dalla legge marocchina.
Al contrario, l’ordinamento marocchino riconosce pienamente i termini Incoterms, cui, pertanto, ci si potrà legittimamente richiamare al momento della conclusione di un contratto di compravendita con un interlocutore marocchino.
Per il resto, la disciplina della vendita non si discosta dagli usi e dalla prassi internazionalmente riconosciuti.

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