Il Contratto di Agenzia in Ghana

Il sistema giuridico ghanese è di carattere misto, in quanto da un lato è riconducibile nell’alveo del sistema di Common Law di prevalente influenza britannica, dall’altro è integrato dalle consuetudini locali. La consuetudine è infatti espressamente menzionata dalla Costituzione ghanese quale fonte normativa applicabile a determinate comunità in cui la stessa si sia affermata in modo radicato. Inoltre, essa raccoglie al suo interno gli orientamenti e le pronunce della Suprema Corte di Giustizia ghanese. Difatti, nell’Ordinamento giuridico ghanese, i “precedenti” giudiziari godono di un significativo grado di vincolatività.

Le due norme principali che disciplinano i rapporti commerciali sono il “Contract Act del 1960 (Act 25)” e il “Companies Act del 1963”, tuttavia nessuna delle norme richiamate prevede una disciplina specifica dell’istituto dell’agenzia. Ciò in virtù del fatto che i primi Europei che instaurarono i rapporti commerciali con il Ghana nel diciannovesimo secolo coltivavano i propri interessi economici mediante altre forme contrattuali.

Ciò nonostante, l’eredità storica non ha condizionato l’assetto dei rapporti commerciali moderni, ove i canali preferiti di business e di accesso al mercato ghanese per gli operatori stranieri sono rappresentati prevalentemente dal contratto di agenzia o da quello di distribuzione con il riferimento sia alle forme di vendite al dettaglio (il c.d. “retail”), sia alle vendite all’ingrosso. La prassi diffusa nel Paese denota come gli operatori economici stranieri cooperino indistintamente sia con gli enti statali, sia con i soggetti privati.

Con specifico riferimento al contratto di agenzia in Ghana, si precisa che tale vincolo consiste in un accordo con cui una parte (“l’agente”) si obbliga ad agire per conto di un’altra parte (“il preponente”). Secondo la legge ghanese il presupposto essenziale del contratto d’agenzia è la volontarietà, vale a dire che entrambe le parti devono essere consenzienti e consapevoli, ciò alla luce della circostanza che gli effetti giuridici dell’attività svolta dell’agente si producono nella sfera giuridica del preponente.

Giova rilevare che l’Ordinamento ghanese è estremamente protezionista nei confronti della figura dell’agente, considerato che tale ruolo può essere assunto esclusivamente da cittadini ghanesi o da società a totale partecipazione ghanese.

Il contatto di agenzia richiede la forma scritta, sebbene la stessa non ne rappresenti il requisito essenziale. Tuttavia, qualora tale contratto sia redatto in forma scritta, contestualmente sorge l’obbligo di registrazione del nominativo dell’agente presso un apposto registro tenuto dal Ministero dell’Economia. A seconda della tipologia delle attività o delle merci oggetto del contratto, l’attività può essere svolta da un singolo agente che opera sull’intero territorio ghanese, oppure da più soggetti a cui sono conseguentemente assegnati diversi territori rispetto ai quali devono operare.

Il compenso dell’agente è determinato da una provvigione calcolata rispetto al giro d’affari prodotto.

La peculiarità del rapporto agente – preponente va ravvisata nella particolare forma di controllo esercitata da una parte nei confronti dell’altra, per cui il primo accetta di agire sotto la direzione del secondo.

Le parti possono concordare un termine entro il quale il rapporto contrattuale si estingue. Tuttavia, affinché possa avere luogo un recesso anticipato, è richiesto l’espresso consenso dell’agente; in caso contrario, a questi spetta un risarcimento dei danni eventualmente derivati dallo scioglimento del rapporto contrattuale.

Tra le circostanze che determinano la risoluzione del contratto di agenzia si annoverano: la morte, l’incapacità di agire sopravvenuta del preponente ed il fallimento dello stesso.

ATTIVITÀ NEL PAESE

» COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, BRANCH E JOINT VENTURE SOCIETARIE

» GARE DI APPALTO

» DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

» M&A E DUE DILIGENCE

» MISSIONI COMMERCIALI E NEGOZIAZIONI

» CONTRATTUALISTICA CONFORME ALLA NORMATIVA LOCALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

» TUTELA E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

» NORMATIVA TECNICA

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

» SUCCESSIONI E DIRITTO DI FAMIGLIA

» RECUPERO CREDITI

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