Il Contratto di Franchising in Kazakistan

L’Art. 896 c.1 del c.c.k, inserito nel capo 45 del c.c.k. - rubricato “licenza d’insieme delle attività imprenditoriali (franchising)” -, definisce il franchising come il contratto con cui una parte (franchisor) si obbliga a consentire all’altra (franchesee), dietro la corresponsione di un pagamento, l’utilizzo dell’intero complesso dei propri diritti “esclusivi”, tra cui è ricompreso quello di proprietà industriale o intellettuale, diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, “know -how”, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale. Inoltre, il c. 2 della stessa norma, annovera anche la reputazione del franchisor tra i diritti esclusivi che possono costituire oggetto del contratto.
In ordine all’oggetto del contratto di franchising, la disciplina è integrata da alcune norme speciali, tra cui la “Legge sulla licenza d’insieme delle attività imprenditoriali o franchising” del 24 giungo 2002” e la “Legge sulla registrazione del marchio, di altri segni distintivi e della denominazione d’origine dei prodotti” del 26 luglio 1999.
Giova precisare come la lettera della norma del codice civile sopra citata abbia costituito oggetto di forti critiche da parte della dottrina giuridica kazaka, giacché si riferisce “alla denominazione commerciale nel suo complesso” ricomprendendovi la forma di organizzazione e di disciplina normativa dell’attività del franchisor. Ad avviso degli studiosi del diritto tale locuzione è fuorviante, in quanto dovrebbe esse limitata solo a quella denominazione che sia divenuta un marchio contraddistinto e, in quanto tale, abbia acquisito uno specifico valore economico.
Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dal riferimento al marchio quale oggetto del contratto di franchising: sul punto si evidenzia, infatti, che il franchisee dovrebbe essere informato se quel dato marchio è stato registrato e gode di adeguata tutela.

Requisiti caratterizzanti il Contratto di Franchising

Con uno specifico riferimento al contenuto del contratto di franchising, si precisa che l’Art. 899 pone una serie di obblighi in capo al “franchisee”, tra cui tuttavia non è menzionato quello di assicurare altri servizi che potrebbero essere connessi con il prodotto di scarsa qualità o venduto o fornito dal “franchisee” ai propri clienti. Tale lacuna, seppure non in modo soddisfacente, è stata colmata dalla “Legge sulla licenza d’insieme delle attività imprenditoriali o franchising” del 24 giungo 2002”, la quale prevede che, previo espresso accordo delle parti in tal senso, il “franchisee” debba prestare una garanzia di qualità dei prodotti da lui realizzati, dei lavori dallo stesso eseguiti o dei servizi prestati rispetto a quelli analoghi del “franchisor”.
Ai sensi dell’Art. 897 c.c.k., per il contratto di franchising è richiesta forma scritta ad substantiam. Inoltre, se il contratto ha ad oggetto beni immateriali disciplinati dalle norme di tutela della proprietà intellettuale, deve necessariamente essere registrato. Il contratto in parola può altresì porre delle condizioni limitative all’attività del franchisee o riconoscere allo stesso il diritto di esclusiva.
In caso di franchising a tempo indeterminato è consentito il recesso anticipato, purché il recedente dia alla controparte un preavviso minimo di 6 mesi, salvo che le parti abbiano statuito diversamente.
Bisogna sottolineare la trascurabile diffusione del contratto di franchising in Kazakistan (non superiore al 20% dei contratti commerciali stipulati), dovuta soprattutto alla scarsa conoscenza di questo strumento contrattuale.

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