Il franchising è stato per molto tempo un contratto poco utilizzato in Ungheria, tuttavia negli ultimi anni si è progressivamente affermato, soprattutto per i marchi più famosi e rinomati. In particolare, l'Ungheria ha delle buone potenzialità per lo sviluppo di reti franchising nel settore dell'abbigliamento, molto apprezzate dai consumatori ungheresi, soprattutto da parte dei giovani. Oggi, il contratto di franchising è definito dal codice civile ungherese come un contratto in base al quale una persona detta franchisee si impegna a produrre e fornire (in suo nome e per suo conto) i beni ed i servizi in virtù di una concessione in favore di un soggetto detto franchisor, attraverso l'utilizzo di beni immateriali quali l'immagine del marchio, il know-how ecc., di proprietà di quest'ultimo. Il franchisor è tenuto a garantire al franchesee il diritto di utilizzare per fini commerciali il proprio marchio e di commercializzare i propri prodotti utilizzando la formula commerciale da lui già sperimentata sul mercato. In cambio il franchisee si impegna a versare periodicamente al franchisor una somma di denaro calcolata sul suo fatturato. Inoltre, il franchisor si impegna a garantire al franchisee l'uso ininterrotto dei beni immateriali di cui sopra per l'intera durata del contratto, mentre il franchisee adotta tutte le misure necessarie per tutelare il know-how messo a sua disposizione. Le norme del codice civile riformato si applicano a tutti i contratti conclusi dopo il 15 marzo 2014.
In ogni caso, anche prima della recente riforma, l'Associazione Franchising Ungherese aveva da tempo riconosciuto sia lo Statuto, sia il Codice Etico della Federazione Europea Franchising che era stato incorporato nel "Codice Etico Ungherese". In base a tali atti, l'Associazione Ungherese di Franchising, negli anni, ha emanato molti provvedimenti classificabili come strumenti di soft law di cui è particolarmente noto soprattutto il n. 2002/1 "Regolamento sull'obbligo di fornire informazioni sul contenuto del sistema prima di firmare". Si precisa, tuttavia, che il nuovo Codice Civile Ungherese, a differenza delle leggi europee e di molti Paesi al di fuori degli Stati Uniti, non prevede specifici obblighi di informativa e di divulgazione precontrattuale a carico del franchisor e nei confronti del franchisee. Pertanto, sotto questo profilo, potrebbe essere vantaggioso per un franchisor che intende creare una rete di Franchising in Ungheria scegliere come legge applicabile ai rapporti contrattuali, la legge ungherese. Il codice civile ungherese, ad oggi, prevede solo l'obbligo di agire in buona fede nell'effettuare i report o segnalazioni ed alcuni specifici obblighi di sicurezza riguardanti la rete creata. Un'altra peculiarità introdotta dall'art. 6:381 del Codice Civile consiste nell’applicare al contratto di franchising, nel caso di recesso, il medesimo periodo minimo di preavviso previsto dalla direttiva 653/86/CE in materia di agenzia commerciale, che si riassume come segue:
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