Il Contratto di Franchising in Ungheria

Il franchising è stato per molto tempo un contratto poco utilizzato in Ungheria, tuttavia negli ultimi anni si è progressivamente affermato, soprattutto per i marchi più famosi e rinomati. In particolare, l'Ungheria ha delle buone potenzialità per lo sviluppo di reti franchising nel settore dell'abbigliamento, molto apprezzate dai consumatori ungheresi, soprattutto da parte dei giovani.
Oggi, il contratto di franchising è definito dal codice civile ungherese come un contratto in base al quale una persona detta franchisee si impegna a produrre e fornire (in suo nome e per suo conto) i beni ed i servizi in virtù di una concessione in favore di un soggetto detto franchisor, attraverso l'utilizzo di beni immateriali quali l'immagine del marchio, il know-how ecc., di proprietà di quest'ultimo.
Il franchisor è tenuto a garantire al franchesee il diritto di utilizzare per fini commerciali il proprio marchio e di commercializzare i propri prodotti utilizzando la formula commerciale da lui già sperimentata sul mercato. In cambio il franchisee si impegna a versare periodicamente al franchisor una somma di denaro calcolata sul suo fatturato. Inoltre, il franchisor si impegna a garantire al franchisee l'uso ininterrotto dei beni immateriali di cui sopra per l'intera durata del contratto, mentre il franchisee adotta tutte le misure necessarie per tutelare il know-how messo a sua disposizione.
Le norme del codice civile riformato si applicano a tutti i contratti conclusi dopo il 15 marzo 2014.

Codice Civile Ungherese: disciplina del contratto di franchising

In ogni caso, anche prima della recente riforma, l'Associazione Franchising Ungherese aveva da tempo riconosciuto sia lo Statuto, sia il Codice Etico della Federazione Europea Franchising che era stato incorporato nel "Codice Etico Ungherese".
In base a tali atti, l'Associazione Ungherese di Franchising, negli anni, ha emanato molti provvedimenti classificabili come strumenti di soft law di cui è particolarmente noto soprattutto il n. 2002/1 "Regolamento sull'obbligo di fornire informazioni sul contenuto del sistema prima di firmare".
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Codice Civile Ungherese, a differenza delle leggi europee e di molti Paesi al di fuori degli Stati Uniti, non prevede specifici obblighi di informativa e di divulgazione precontrattuale a carico del franchisor e nei confronti del franchisee. Pertanto, sotto questo profilo, potrebbe essere vantaggioso per un franchisor che intende creare una rete di Franchising in Ungheria scegliere come legge applicabile ai rapporti contrattuali, la legge ungherese. Il codice civile ungherese, ad oggi, prevede solo l'obbligo di agire in buona fede nell'effettuare i report o segnalazioni ed alcuni specifici obblighi di sicurezza riguardanti la rete creata.
Un'altra peculiarità introdotta dall'art. 6:381 del Codice Civile consiste nell’applicare al contratto di franchising, nel caso di recesso, il medesimo periodo minimo di preavviso previsto dalla direttiva 653/86/CE in materia di agenzia commerciale, che si riassume come segue:

  • un preavviso di un mese per il primo anno di durata del contratto;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per gli anni successivi.
A prescindere dalle norme novellate del Codice Civile, al contratto di Franchising in Ungheria si applicano anche le norme previste dalla normativa comunitaria sui limiti alla conclusione di accordi verticali di violazione delle regole di concorrenza, che mantengono carattere imperativo.
Ad oggi, quindi, chi vuole creare una rete di Franchising in Ungheria dovrà tenere presente che al contratto si applicano sia alcune disposizioni imperative di origine europea sia le norme imperative ungheresi in materia di Franchising.
Si sottolinea che una società straniera che intende creare una rete in franchising in Ungheria dovrà inserire nel contratto una clausola che prevede la competenza esclusiva di un collegio arbitrale competente a conoscere e a dirimere eventuali controversie sorte.

SERVIZI OFFERTI IN UNGHERIA

» COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, BRANCH E JOINT VENTURE SOCIETARIE

» GARE DI APPALTO

» DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

» M&A E DUE DILIGENCE

» MISSIONI COMMERCIALI E NEGOZIAZIONI

» CONTRATTUALISTICA CONFORME ALLA NORMATIVA LOCALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

» TUTELA E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

» NORMATIVA TECNICA

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

» SUCCESSIONI E DIRITTO DI FAMIGLIA

» RECUPERO CREDITI

Disclaimer

Si osservi quanto segue:
Questo sito web e le informazioni in esso contenute sono stati sviluppati e forniti dallo Studio Legale de Capoa per scopi puramente informativi.
Questo sito web non è destinato ad essere, e non sostituisce un’assistenza legale. Non utilizzare nessuna informazione contenuta in queste pagine come fonte di consulenza legale.
Questo sito web contiene link diretti a siti che non sono stati preparati dallo Studio Legale de Capoa. Questi link sono offerti a titolo di cortesia. Lo Studio Legale de Capoa non ha alcun rapporto con essi, e la loro menzione non implica convalida o approvazione. Lo Studio Legale de Capoa non è responsabile dei contenuti di tutti i siti collegati o di tutti i link contenuti nei siti collegati.
Questo sito web non ha fini pubblicitari. Lo Studio Legale de Capoa non intende rappresentare nessuno che cerchi rappresentanza sulla base della revisione di questo sito web in ogni luogo in cui essa non è conforme a tutte le leggi e le regole etiche.
Non si instaura nessuna relazione avvocato-cliente tra gli utenti del sito e lo Studio Legale de Capoa.

Studio Legale de Capoa & Partners - Via Petrarca 2, 40136 Bologna - P.IVA 03339051207

Log In

Cambia Lingua