Il Contratto di Agenzia in Ungheria

Come si rilevava poc'anzi, grazie alla sua ubicazione geografica, nel centro dell'Europa, e quindi delle grandi reti di comunicazione, non solo stradale e ferroviaria, ma anche delle idrovie l'Ungheria è uno dei Paesi più appetibili come "hub" per chiunque si accinga a realizzare programmi di penetrazione commerciale dall'Occidente all'Oriente, e viceversa.
In questo senso, una delle scelte naturali e più logiche è quella di nominare agenti in loco che possano occuparsi dello sviluppo della commercializzazione di un determinato prodotto o servizio non solo all'interno del Paese ma anche nei Paesi limitrofi di interesse.
Procediamo quindi nell'analisi di questo importante tipo di contratto. La disciplina principale del contratto d'agenzia e dei rapporti con gli agenti commerciali era costituita, fino al marzo 2014, dalla legge n. CXVII del 2000 con cui l'Ungheria aveva sostanzialmente recepito la Direttiva n.653/86/CE sugli agenti di commercio, allineando la propria legislazione nazionale a quella degli altri Stati Membri, specialmente in quanto a standard protettivi minimi dell'agente commerciale, considerato parte debole del rapporto.
A seguito della riforma del codice civile, entrata in vigore il 15 marzo 2014, la legge n. CXVII del 2000 è stata abrogata ed il contratto di agenzia è oggi integralmente disciplinato dalle norme del nuovo codice civile.
Il nuovo Codice Civile Ungherese si discosta dalla logica della legge CXVII del 2000 e della Direttiva europea sugli agenti commerciali indipendenti, poiché non regola in forma autonoma il contratto di agenzia commerciale.
Il nuovo Codice Civile ungherese prevede, invece, l'esistenza di un contratto di intermediazione (“közvetitői szerződés”) la cui disciplina ha carattere generale, regolando tutti i rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzata alla conclusione di un contratto tra un mandante/preponente ed un terzo. Il codice distingue ora tra due tipi di contratti di intermediazione: un contratto di intermediazione non continuativo (“nem tartós közvetitői szerződés”) a cui si applica la disciplina del mandato, ed un contratto di intermediazione continuativo (“tartós közvetitői szerződés”) a cui si applicano alcune disposizioni speciali che risultano essere fondamentalmente una trasposizione della direttiva 653/86/CE.
Quando un’azienda straniera intenda stipulare un accordo con un agente in Ungheria, deve valutare con attenzione l’opportunità di utilizzare, quale legge applicabile al rapporto, la legge ungherese, tenendo peraltro a mente che il nuovo Codice Civile, non ha recepito alcune disposizioni della direttiva 653/86/CE ovvero quelle relative alla commissione spettante all'agente commerciale indipendente (articoli 6-12 della direttiva).
Le disciplina della commissione spettante all'agente commerciale indipendente è prevista oggi dal Decreto del Governo 65/2014 (III.13.), il quale concerne in generale la commissione spettante al mediatore nell'ambito di un contratto di intermediazione continuativo. L'azienda straniera dovrà considerare, inoltre, che la stipula di un contratto d'agenzia in Ungheria può richiedere l'adozione di particolari formalità in determinati settori, ad esempio quello farmaceutico o chimico, e sarà perciò sottoposta a vincoli o requisiti derivanti da specifiche norme amministrative e fiscali.
Occorre rilevare che le disposizioni del nuovo Codice Civile e del Decreto del Governo 65/2014 (III.13.) si applicano esclusivamente ai contratti conclusi successivamente il 15 marzo 2014; i rapporti di agenzia commerciale indipendente sorti precedentemente continuano invece ad essere regolati dalle disposizioni della legge CXVII del 2000 e dal Codice Civile del 1959 con le relative successive modifiche; ai sensi della previgente disciplina, le parti potevano fissare liberamente il contenuto del contratto e stabilire la durata del loro rapporto, ma vi erano alcune norme della legge ungherese - stabilite al fine di garantire una maggiore protezione all'agente - che erano imperative ed inderogabili, tra le quali il dovere di corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto, calcolata sulla base dell'ammontare delle provvigioni perdute dall'agente a causa dell'avvenuta interruzione del rapporto e l'obbligo del preponente di corrispondere all'agente una provvigione dovuta quando il contratto negoziato fosse stato concluso in conseguenza della attività dell'agente o se il preponente avesse concluso un contratto con un cliente acquisito precedentemente dall'agente per un contratto analogo. E' necessario infine sottolineare che all'azienda straniera che stipuli un contratto d'agenzia con un agente ungherese che sia una persona giuridica, converrà inserire nel contratto una clausola che preveda la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere le eventuali controversie.

Quando invece si stipula un contratto con un agente persona fisica si deve ricordare che l'agente dovrà necessariamente essere convenuto davanti al Giudice del Paese in cui si trova il suo domicilio, mentre le parti potranno stabilire la competenza di un Giudice diverso solo in virtù di un accordo posteriore all'insorgere della controversia.

In Ungheria, differentemente altri Stati specialmente membri dell'Unione Europea, le controversie in materia di agenzia commerciale non sono riservate alla competenza funzionale del giudice del lavoro, nemmeno nel caso in cui l'agente operi come persona fisica: il giudice del lavoro sarà competente solo se ricorrano esattamente gli estremi del lavoro dipendente.

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