Il Contratto di Franchising in Egitto

La figura contrattuale denominata franchising/affiliazione commerciale rientra nella più ampia categoria dei contratti di distribuzione, e può essere definita come un rapporto tra soggetti, tra loro autonomi ed indipendenti, ossia il franchisor ed il franchisee, con il quale viene instaurata una collaborazione al fine di distribuire beni e/o servizi. Anche il contratto di franchising, come quello di distribuzione non è normato dalla legge.
La commercializzazione in Egitto tramite franchising è stata resa di maggior interesse a seguito dell’adesione dell’Egitto alla Convenzione di Madrid in materia di marchi industriali e commerciali e del varo della legge 13/6/2002 in materia di protezione di diritti di proprietà intellettuale.
La finalità che spinge un’impresa ad avvalersi di tale formula contrattuale in Egitto risiede nella possibilità di avere una presenza importante nel mercato, ad esempio tramite la creazione di diversi punti di vendita dei prodotti con la stessa immagine (diffusione del marchio) e tramite una distribuzione di beni con le stesse caratteristiche e qualità.
Per contro, il franchisee, pur svolgendo un’attività indipendente, può usufruire dell’assistenza tecnica del franchisor ed utilizzare la sua “collaudata” rete distributiva e la sua immagine conosciuta. Il franchisee deve versare al franchisor, per l’utilizzo del marchio, del know–how, della rete distributiva ed organizzativa, un corrispettivo, e non può cedere il contratto se non con un consenso scritto del franchisor.
Le clausole caratterizzanti un contratto di franchising, oltre ad essere le normali previsioni contenenti le premesse, l’indicazione delle parti, l’oggetto del contratto, regolamentano anche la licenza del marchio del franchisor e del know-how, nonché l’obbligo, da parte del franchisee, di mantenere l’uniformità con la rete in franchising.
Altre clausole prevedono l’allestimento dei punti-vendita, i prezzi di rivendita, la segretezza, la non concorrenza, l’esclusiva, l’obbligo reciproco di informazioni ed ogni modalità sugli ordini e sulla fornitura dei beni oggetto del contratto, ivi comprese le modalità di consegna e la garanzia per gli eventuali vizi dei prodotti.
Infine, il contratto deve regolamentare la durata del rapporto e gli effetti della sua cessazione, nonché le circostanze che determinano la risoluzione anticipata del contratto e l’indennità di fine rapporto, oltre ovviamente all’indicazione della legge applicabile e del foro competente (o dell’arbitrato).

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