Costituzione di Concessione di Vendita in Egitto

In Egitto è conosciuto anche il contratto di concessione. Il concessionario acquista prodotti da un determinato produttore e li rivende al consumatore finale in nome e per conto proprio. Il concessionario si pone perciò, come l’agente, in un rapporto contrattuale duraturo con un determinato produttore, tuttavia si distingue dall’agente perché quest’ultimo agisce in nome e per conto del preponente.
La legge egiziana, come per altro la maggior parte degli ordinamenti, non disciplina tale contratto, reputandolo regolato per gran parte dalle norme previste sul contratto di agenzia (in Egitto, infatti, il contratto di distribuzione viene normalmente chiamato 'agency').
Pertanto, in assenza di una normativa specifica, la regolamentazione del contratto è lasciata alla libera volontà delle parti. Si consiglia tuttavia di disciplinare con attenzione, in forma scritta, ogni aspetto: la concessione, o meno, dell’esclusiva / unilaterale o reciproca, l’indicazione degli obblighi del distributore, i termini e le condizioni per la fornitura dei prodotti, la tutela dei marchi e brevetti, le eventuali cause che diano luogo ad una risoluzione immediata del contratto, la legge applicabile ed il foro competente.
Infatti, è probabile che, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il giudice, egiziano e non, competente a risolvere una controversia, possa assimilare tale contratto a quello di agenzia, per quanto riguarda aspetti cruciali quali le cause di recesso dal contratto ed il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto.

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