Il Contratto di Agenzia in Egitto

Il diritto egiziano in materia di contratti di agenzia è regolato in parte dalla Legge sugli agenti (l. n. 120/1982), ed in parte dal Codice Commerciale (L. n. 17/1999, in vigore dal 01.10.1999). Mentre la Legge sugli agenti si limita a prescrizioni amministrative (registrazione, tenuta dei libri contabili e simili) gli Artt. 148 e ss. del codice commerciale dettano le più importanti condizioni sostanziali per il rapporto di agenzia.
In base al contratto di agenzia, un agente di commercio, assume stabilmente per conto dell’altra, detta preponente, l’incarico di promuovere la conclusione di negozi o di concludere egli stesso tali negozi e ciò verso alla corresponsione di una provvigione, costituita di norma da una parte del fatturato derivante dai negozi promossi o conclusi direttamente.
Si distingue tra l’agente per la promozione di negozi (“Commission agent” o in arabo “wakîl bi-l- umûlât”) e l’agente per la conclusione di negozi (“Contract Agent” o in arabo “wakîl al-‚uqûd”). L’agente persona fisica deve possedere la cittadinanza egiziana. Nel caso, invece, della persona giuridica, essa deve essere totalmente, o per la quota di maggioranza, di proprietà di cittadini egiziani e avere la sede principale in Egitto.
L’agente non deve essere necessariamente indipendente, tuttavia non può essere un impiegato di un’impresa statale o di una sua agenzia o società controllata, né può essere un pubblico ufficiale. Inoltre, l’agente non può essere parente in linea retta di un appartenente al potere legislativo o esecutivo o di un impiegato pubblico di livello dirigenziale.
Sia le persone giuridiche che le persone fisiche che intraprendono l’attività di agente devono essere iscritte al registro degli agenti o a quello dei mediatori, tenuti presso il Ministero per l’Economia e il Commercio Estero.
Se il preponente persona giuridica straniera investe l’agente del potere di rappresentanza, il contratto di agenzia deve essere convalidato dalla Camera di Commercio egiziana o da altra istituzione analoga o, nei casi di stipulazione all’estero, dal consolato egiziano.

Requisiti, provvigioni e obblighi

Per quanto riguarda il contratto di agenzia, il diritto egiziano prevede che il requisito della forma scritta è vincolante. Innanzitutto, si consiglia di disciplinare aspetti quali l’ambito di applicazione per territorio, allegando la cartina geografica, l’oggetto del contratto, allegando la descrizione del prodotto, e l’esclusiva, allegando la lista dei clienti.
Da sottolineare che, in assenza di patti contrari, l’agente ha sempre un diritto di esclusiva, per cui nella stessa regione o per lo stesso ramo di negozi il preponente può impiegare soltanto un agente. L’ammontare della provvigione e le modalità di pagamento della stessa possono essere liberamente determinati dalle parti.
Tuttavia, si segnala che in Egitto le forme di remunerazione più consuete risultano essere o quella riportante la clausola “all’incasso”, con la quale si legittima l’agente a far valere i crediti nell’interesse del preponente, oppure la clausola dello “star del credere”, con la quale l’agente si addossa il rischio del buon esito del negozio procacciato. In linea di massima, comunque, la provvigione è dovuta dal momento del pagamento del prezzo al preponente da parte del terzo che l’agente ha contattato.
Inoltre, vanno ben regolamentati gli obblighi dell’agente, in particolare per quanto riguarda la riservatezza su informazioni negoziali segrete/riservate del preponente, il divieto di concorrenza a cessazione del rapporto (indennità per il periodo di non concorrenza sì/no) e la regolamentazione specifica con riguardo all’accertamento della solvenza dei clienti procacciati, oltre alla regolamentazione specifica dei doveri generali di informazione sugli sviluppi del mercato.
Inoltre, è necessario esplicitare l’obbligo per l’agente di osservare le direttive impartitegli, nonché la sua responsabilità per i danni alle merci che gli sono state consegnate dal preponente.
I contratti di agenzia possono essere conclusi a tempo determinato o indeterminato. La legge egiziana non prevede un periodo di prova. Nei casi di contratto a tempo indeterminato, né la legge sugli agenti, né altre leggi speciali, limitano il diritto dei contraenti di fissare liberamente un termine per il recesso. Tuttavia, secondo il diritto egiziano, deve essere garantito quantomeno un termine congruo (3-6 mesi) oppure il recesso è ammissibile esclusivamente in presenza di un comportamento colpevole dell’agente. I contratti a termine possono essere risolti prima che sia trascorso il termine finale solo a fronte di un grave motivo, ovvero qualora si sia in presenza di un “comportamento grave e inaccettabile” da parte dell’agente. Ogni clausola contrattuale in deroga a tale diritto è nulla.
Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, per le controversie tra il preponente e l’agente incaricato della conclusione di negozi, il diritto processuale egiziano determina la competenza del giudice del luogo in cui l’agente ha la sua sede o residenza, e ciò anche per quanto riguarda la competenza internazionale.
Tuttavia, in caso, invece, di una causa promossa dall’agente contro il preponente la competenza può essere derogata dall’accordo delle parti. In assenza di un accordo tra le parti i tribunali egiziani ammetteranno sempre una causa promossa da un agente egiziano.

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