Il Contratto di Franchising in Tunisia

Il franchising è un contratto relativamente recente in Tunisia, per il quale il Governo tunisino prevede misure d’incoraggiamento, come testimonia la crescente diffusione del franchising, formula già sviluppata per i prodotti alimentari e tessili.

Nel 2009 il Governo tunisino ha varato la legge n. 69 che regola il contratto di franchising, emendata nel giugno 2010 con la definizione di una serie di disposizioni che regolano gli obblighi di informazione.
In particolare, l’art. 14 della legge n. 69/2009 definisce il franchising come “il contratto attraverso il quale il proprietario del marchio concede il diritto d'uso del marchio ad una persona fisica o ad una persona giuridica denominata franchisee al fine di distribuire i prodotti o fornire servizi in cambio di un corrispettivo”. Nella concessione è incluso anche il trasferimento della conoscenza e dell’esperienza da parte del franchisor, oltre ai diritti sulla proprietà intellettuale.
Innanzitutto, sorge un obbligo in capo al franchisor di informare il franchisee almeno 20 giorni prima della stipula dell’accordo.
In particolare, tali informazioni riguardano:

  • La rete di affari del franchisor e la sua natura, oltre che le opportunità nel settore sul territorio tunisino;
  • L’identità dei rappresentanti legali del franchisor, sedi e struttura interna;
  • La prova della proprietà del marchio in capo al franchisor;
  • La lista dei franchisees e le informazioni relative alla rete di franchising sul territorio tunisino;
  • La natura e il carico dei costi richiesti per l’avvio e la gestione dell’attività;
  • Il bilancio finanziario del franchisor.

I diritti e gli obblighi in capo al franchisor sono:

  • La fornitura di servizi, compresi il trasferimento del know-how, dell’esperienza tecnica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
  • La possibilità di accedere a certe condizioni, anche per i suoi rappresentanti, ai locali del franchisee;
Per contro, in capo al franchisee sono previsti:
  • Un accordo di esclusiva sulle forniture;
  • La definizione di un piano di investimenti;
  • L’obbligo di comunicazione costante al franchisor sulle vendite e sulla situazione finanziaria;
  • La possibilità di definire accordi di sub-franchising con soggetti terzi nell’area geografica a lui affidata, quando l’accordo di franchising copre l’intero territorio tunisino;
  • I pagamenti richiesti.
    • Inoltre, l’accordo deve disciplinare l’uso esclusivo del marchio nell’area geografica individuata, gli obblighi di non concorrenza, il termine del contratto e le eventuali condizioni per il rinnovo, l’indicazione delle informazioni confidenziali e la divisione delle spese di pubblicità.

SERVIZI OFFERTI IN TUNISIA

» COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, BRANCH E JOINT VENTURE SOCIETARIE

» GARE DI APPALTO

» DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

» M&A E DUE DILIGENCE

» MISSIONI COMMERCIALI E NEGOZIAZIONI

» CONTRATTUALISTICA CONFORME ALLA NORMATIVA LOCALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

» TUTELA E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

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» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

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