I Principi generali in tema di Contratti Commerciali in Egitto

Prima di affrontare le principali figure contrattuali per il commercio in Egitto, occorre svolgere considerazioni generali che devono sempre essere tenute presenti prima di stipulare un contratto. Innanzitutto, buona regola, è quella di riuscire a regolamentare col contratto tutte le parti rilevanti per la propria sfera di interessi, e ciò a prescindere dall’ordinamento giuridico nel quale ci si trova ad agire. Infatti, è consigliabile accentrare su di sé la direzione della stesura contrattuale, a prescindere dal panorama giuridico e dalla lingua applicabile al caso concreto. Infatti, sarà difficile imporre un management contrattuale effettivo ed efficiente se l’operatore economico straniero si adatta senza compromessi alle casualità del diritto e delle prassi del mercato locale.
Va inoltre ricordato che nel mondo arabo vale il principio per cui 'quod non est in actis non est in mundo', per cui è consigliato, nella redazione dei contratti, di regolamentare esaustivamente per iscritto aspetti importanti quali l’oggetto, gli ambiti territoriali, diritti di esclusiva, l’ammontare delle provvigioni/royaties/retribuzioni varie, gli obblighi delle parti, la durata e cessazione del rapporto, le clausole volte a regolare eventuali nullità parziali del contratto, il diritto applicabile, la competenza giurisdizionale e la lingua contrattuale.
In ogni caso, allorché si proceda alla stesura di un contratto, è necessario poi sempre verificare se la scelta del diritto applicabile possa, poi, nei fatti trovare una concreta applicazione di fronte al tribunale che sarà, verosimilmente, adito in caso di controversia. Infatti, c’è tendenza diffusa, da parte dei tribunali di molti Paesi (compresi quelli di paesi economicamente avanzati) a non applicare il diritto straniero, nemmeno nei casi in cui essi vi sarebbero tenuti in base alle regole del proprio diritto internazionale privato. Tale tendenza è determinata soprattutto dalla difficoltà per i giudici di documentarsi in relazione al diritto straniero ed alla scarsa preparazione ed attitudine internazionale, in termini generali, dei giudici di molti Paesi.
Per questo si consiglia di affidarsi a clausole arbitrali, e ciò in considerazione dei pregi normalmente insiti in una decisione arbitrale: composizione del collegio arbitrale con professionisti competenti del settore, decisione vincolante in unica istanza, rapidità del processo e possibilità di dare esecuzione del lodo all’estero (ad esempio l’Italia e l’Egitto sono entrambi firmatari della Convenzione di New York del 1958).
Va infine segnalato che l’autonomia privata delle parti è limitata dalle norme imperative o di applicazione necessaria vigenti in ogni Paese. Si tratta di norme di solito poste a fondamento della parte contrattualmente più debole oppure poste a fondamento di particolari valori considerati fondamentali dai vari sistemi giuridici e, pertanto, non derogabili. Di fronte a dette norme imperative o di applicazione necessaria il contenuto del contratto concordato dalle parti cede ed il giudice è obbligato ad applicare le norme imperative in sostituzione a quelle concordate dalle parti.

ATTIVITÀ NEL PAESE

» COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, BRANCH E JOINT VENTURE SOCIETARIE

» GARE DI APPALTO

» DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

» M&A E DUE DILIGENCE

» MISSIONI COMMERCIALI E NEGOZIAZIONI

» CONTRATTUALISTICA CONFORME ALLA NORMATIVA LOCALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

» TUTELA E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

» NORMATIVA TECNICA

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

» ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

» SUCCESSIONI E DIRITTO DI FAMIGLIA

» RECUPERO CREDITI

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