Il Contratto di Agenzia in Uganda

Il contratto di agenzia in Uganda è disciplinato dalla Law of Contract (parte X), ove è definito come l'accordo secondo il quale una persona (agent), in assenza vincoli di sorta, s'impegna a promuovere e a concludere in maniera abituale acquisti e/o vendite, nonché tutte le altre operazioni commerciali in nome e per conto di un preponente commerciante (principal).
La legge non prevede particolari formalità per la validità del contratto di agenzia, infatti l’intero rapporto è devoluto all’autonomia contrattuale delle parti. Ne consegue che il contratto di agenzia in Uganda può essere redatto in lingua inglese o altra lingua. Alla luce delle caratteristiche intrinseche della tipologia contrattuale, quali la duttilità e la sottrazione ai formalismi, il contratto di agenzia in Uganda rappresenta lo strumento più diffuso ed utilizzato ai fini commerciali.
Salvo una diversa pattuizione delle parti, la legge nazionale specifica gli obblighi ed i doveri a cui le stesse sono assoggettate per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Secondo l’Ordinamento ugandese il contratto di agenzia, in caso di scioglimento dello stesso, richiede la predeterminazione da parte dei contraenti di un congruo periodo di preavviso individuato in relazione alla durata del rapporto contrattuale. In mancanza del rispetto del suddetto preavviso, in capo all’agente sorge il diritto ad un equo indennizzo, nonché al risarcimento dei danni eventualmente sofferti, se opportunamente provati.
In linea generale, il contratto di agenzia si risolve per grave inadempimento dell’agente, oppure su richiesta dello stesso. Inoltre, tra le cause estintive si possono annoverare altre circostanze non imputabili al preponente, in particolare determinate dall’età o dalla malattia dell’agente.
L’Uganda ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sull’Arbitrato Internazionale, con la conseguenza che, all’interno del testo contrattuale, è possibile inserire una clausola che preveda la competenza di un giudice arbitrale a conoscere e decidere le eventuali controversie insorte.
Inoltre, in Uganda vige il c.d. Arbitration and Conciliation Act del 2000, ossia una disciplina di dettaglio dell’arbitrato, che consente, dunque, alle le parti di inserire all’interno dei contratti nazionali ed internazionali una clausola arbitrale, oppure di avvalersene sotto forma di un accordo separato ed integrativo del contratto stipulato tra le parti. Si rileva che ai sensi della norma sopra richiamata l’accordo di arbitrato deve presentare la forma scritta ad substantiam. La scelta della legge applicabile al contratto può ricadere, a discrezione dei contraenti, sia su quella ugandese, sia su quella inglese.

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