Il Contratto di Agenzia in Romania

Il contratto di agenzia in Romania è regolato dagli articoli 2072-2095, Capitolo X (“Contractul de agenţie”) del nuovo Codice Civile rumeno (d’ora in avanti c.c.r.). Tali norme definiscono il contratto di agenzia come un potere conferito a un soggetto (l'agente) di negoziare e concludere contratti in nome e per conto di un altro (il preponente) a fronte di una remunerazione.
Nell’ordinamento giuridico rumeno la figura dell’agente è ricondotta a quella di un intermediario indipendente.
Ai sensi dell’art. 2078 del c.c.r. il contratto di agenzia è rappresentato da un accordo consensuale di cui è richiesta forma scritta ad probationem.
Ciascuna delle parti dell’accordo ha il diritto di ottenere, previa espressa richiesta, un documento in forma scritta e sottoscritto, avente ad oggetto il contratto di agenzia, comprese le relative modifiche dello stesso. Tale diritto non è soggetto a deroghe ed è irrinunciabile dalle parti.
Le principali clausole che contraddistinguono il contratto di agenzia sono la clausola di esclusiva “Exclusivitatea” disciplinata dall’art. 2074 c.c.r. e la clausola di non concorrenza “Clauza de neconcurenţă” prevista dall’art. 2075 c.c.r..
La prima, relativa al diritto di esclusiva, prevede, salvo che sia diversamente stabilito tra le parti, un espresso divieto per l’agente che abbia già stipulato un contratto di agenzia esclusivo, di stipulare contratti analoghi ed aventi ad oggetto le medesime attività, con soggetti diversi che esercitano la propria attività economica in regime di concorrenza rispetto a quella del preponente.
La seconda, invece, concerne il divieto di concorrenza ed impone il limite dell’esercizio dell’attività professionale dell’agente in concorrenza con l’attività del preponente per tutta la durata del contratto e/o successivamente alla cessazione dello stesso. Tale clausola di non concorrenza deve essere redatta per iscritto a pena di nullità del contratto. Qualora il contratto estenda la validità della clausola in esame a un momento successivo alla risoluzione del contratto, il suddetto periodo non può superare i due anni.
Di norma, il contratto di agenzia ha una durata espressamente determinata dalle parti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2088 c.c.r., la tacita prosecuzione dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto una volta decorso il termine comporta l’automatica proroga dello stesso per un periodo di tempo indeterminato.
Lo scioglimento del rapporto contrattuale può avvenire in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di preavviso che va calcolato sulla base della durata complessiva del contratto stesso e il diritto all’indennità che ha l’agente, in caso di recesso unilaterale.

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