Il Contratto di Agenzia in Iraq

Nonostante nella Repubblica d’Iraq sia vigente il Codice Civile (n. 40 del 1951, a ad opera del giureconsulto egiziano Sanhuri) di chiara ispirazione francese, non si può tralasciare come le fonti di diritto codificate debbano essere completate dalle fonti di Diritto Islamico. La Sharia, in ambito contrattualistico, assume particolare rilevanza nella fase della negoziazione del contratto. Principio cardine del Diritto Islamico è che la legge altro non è se non la volontà di Dio, ossia la norma data da Dio al Popolo da lui prescelto, e secondo la quale un giorno lo giudicherà. La legge è quindi la parola diretta di Dio, e si riferisce agli atti di coloro che sono tenuti ad osservarne i precetti. L'obbedienza alla legge è quindi, allo stesso tempo, un dovere sociale ed un precetto di fede; chi la viola, infrange non solo una norma giuridica, ma commette anche un peccato, dal punto di vista religioso. Nella fase di negoziazione contrattuale, tale prospettiva estremamente etica – morale del diritto si traduce in un’attenzione alla tutela dell'equità e della reciprocità delle varie prestazioni contrattuali, con il chiaro obiettivo di evitare ingiustificati od indebiti arricchimenti. Nel diritto musulmano l'obbligo in capo alle parti di una negoziazione, di comportarsi secondo buona fede - e quindi in maniera corretta e con la massima lealtà - sia durante le trattative che durante la fase di formazione di un contratto, riveste un'importanza cruciale, così come è fondante la regola in base alla quale i patti devono essere rispettati. Il principio della buona fede deve essere inoltre rispettato in tutte le fasi del rapporto contrattuale anche successive alla conclusione dell’accordo.
Precisata, dunque, l’influenza della Sharia in ambito contrattuale, è necessario specificare che la Repubblica di Iraq è attualmente divisa in due distinte giurisdizioni: la Repubblica Parlamentare Federale d’Iraq e la Regione del Kurdistan Iracheno.
Mentre i principi della Sharia devono ritenersi applicabili in tutto il territorio iracheno, le norme civilistiche che regolano il contratto di agenzia e di distribuzione – la cui disciplina è stata più volte modificata negli ultimi decenni – sono differenti nelle due regioni.

Nella parte Kurda viene ancora applicata la vecchia normativa sul contratto di agenzia, nello specifico, la Legge sugli agenti n. 51 del 2000 (L. n. 51/2000) congiuntamente ad alcune norme del Codice Civile Iracheno (che verranno indicate dettagliatamente in seguito), in quanto il Parlamento Kurdo non ha ancora ratificato la legge del 2017, adottata invece nel resto del territorio. Di seguito si esamineranno entrambe le discipline.

Il contratto di agenzia nella Regione Kurda

Il diritto sostanziale dei contratti di agenzia è dunque regolato dalla Legge sugli agenti n. 51 del 2000 e per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile Iracheno (d’ora in poi “c.c.i.”).
A mente dell’art. 3 comma 1 della L. n. 51/2000, l’agente è una persona fisica o giuridica che esercita in Iraq una attività commerciale in qualità di rappresentante di un’altra persona fisica o giuridica straniera, sia che la sua attività sia maggiormente riconducibile a quella di agente in senso stretto, sia che svolga la funzione di commissionario, così come regolati dal diritto commerciale, societario o dei trasporti.
Il secondo comma dell’art. 3 della già citata legge stabilisce che la qualifica di agente può essere ricoperta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche in possesso di cittadinanza o di nazionalità irachena, oppure che abbiano la propria sede o residenza in Iraq. Giova precisare che alle persone fisiche è richiesto il possesso di ulteriori requisiti, tra cui la piena capacità giuridica, il compimento di almeno 25 anni di età, non avere subito condanne per reati o violazioni del buon costume, essere iscritte presso un ufficio commerciale della Camera di Commercio. Infine, è stabilito che l’agente non possa svolgere attività alle dipendenze dello Stato.
Peraltro, ai sensi dell’Art. 4 comma 3 L. n. 51/2000, è consentito anche alle società di assumere la qualifica di agente, purché tutte le azioni delle stesse siano possedute da soggetti di diritto iracheno.
Il Regolamento n. 4/1998 del Ministero della Sanità iracheno sugli uffici scientifici della pubblicità farmaceutica prevede alcune specifiche disposizioni per il settore farmaceutico (cfr. “Instructions No. 4/1998 of the Ministry of Health related to Scientific Offices of the Pharmaceutical Publicity”).

Clausole e obblighi

Ai sensi della Legge 51/2000 non è necessario che nel contratto di agenzia sia apposta una clausola di esclusività, la cui eventuale negoziazione è lasciata all’autonomia delle parti. La norma in esame pone un limite al numero massimo di preponenti che l’agente può rappresentare: non possono essere più di tre.
Dalla breve disamina svolta discende con tutta evidenza che l’agente è tenuto a conformarsi ai requisiti richiesti dalla legge ed in caso di violazioni potrebbe incorrere in sanzioni.
Si sottolinea che non vi sono disposizioni normativi che elenchino i doveri dell’agente nei confronti del preponente, pertanto, è necessario che il contratto contenga clausole chiare e precise in tal senso (ad esempio doveri di fedeltà e diligenza, divieto di concorrenza, conservazione dei segreti commerciali del preponente, obbligo di tenere registri sugli affari procurati e di trasmettere al preponente tutte le informazioni rilevanti nel contesto dell’attività di agenzia).
Ugualmente, non sono codificati obblighi precisi del preponente nei confronti dell’agente, per cui valgono le stesse norme generali dei contratti contenute nel c.c.i. agli artt. 71-179 e agli artt. 927-952 relative alle norme specifiche sulla rappresentanza. In particolare, l’art. 940 del c.c.i. stabilisce il diritto al compenso del rappresentante (agente), mentre l’art. 941 sancisce il diritto al rimborso delle spese. L’art. 940 c.c.i. non introduce alcun parametro per quantificare la provvigione, per cui la stessa deve essere espressamente definita dalle parti e, in assenza di esplicito accordo, si applicherà la provvigione abituale. Allo stesso modo, il legislatore omette di determinare i casi in cui la provvigione sia dovuta. Ne consegue, quindi, che pure la scelta tra diverse tipologie di provvigioni tra cui, la provvigione sull’intermediazione, la provvigione sulla conclusione o la provvigione a zona, è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti.
L’art. 946 del c.c.i. prevede che il contratto si risolve con la morte o l’incapacità di agire di uno dei contraenti, con il raggiungimento dello scopo del contratto o con il decorrere del termine stabilito. A questo proposito, si evidenzia come i contraenti possano stipulare il contratto di agenzia a tempo determinato o indeterminato.
In mancanza di disposizioni di legge è data alle parti la facoltà di recedere in ogni momento sia dal contratto a termine che da quello a tempo indeterminato. Generalmente i presupposti per il recesso sono: il decorso del termine, il recesso previo congruo preavviso, il raggiungimento dello scopo del contratto, fallimento o mutamento dei soci, gravi violazioni del contratto, violazione di una clausola di non concorrenza, violazione dell’obbligo di riservatezza.
La disciplina irachena non prevede alcun indennizzo in favore dell’agente nel caso di scioglimento del contratto, ragione per cui nel caso di risoluzione illegittima sorgerà, piuttosto, il diritto a richiedere il risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 939 del c.c.i., la nomina di un ausiliario da parte del rappresentante (agente) può avere luogo previo espresso consenso del rappresentato (preponente). Una volta nominato un ausiliario, con consenso del preponente, questo diviene rappresentante diretto dello stesso, ed il suo rapporto contrattuale è autonomo ed indipendente rispetto a quello che lega l’agente al preponente. Per esempio, l’ausiliario continua a rappresentare il preponente nonostante il recesso dell’agente o la risoluzione del contratto dovuta alla morte di quest’ultimo (art. 939 secondo periodo del c.c.i.). In caso di ausiliari non autorizzati, la responsabilità del preponente è esclusa (artt. 942-944 del c.c.i.).
In taluni casi, si potrà anche accertare la responsabilità dell’agente per il fatto dell’ausiliario o per culpa in eligendo (ad esempio, in presenza specifiche pattuizioni in tal senso o di una scelta errata della persona dell’ausiliario da parte dell’agente).
Nell’Ordinamento iracheno le norme relative alla figura dell’agente, nonché quelle contenute nella già citata Legge n. 51/2000 e nel Regolamento di attuazione n. 1 del Ministro del Commercio iracheno del 2000, che disciplina gli obblighi dell’agente verso lo Stato, possono considerarsi di carattere imperativo.

Repubblica Federale d’Iraq: Il contratto di agenzia, il contratto di distribuzione ed il contratto di franchising
La nuova Legge sul contratto di agenzia, approvata dal Parlamento della Repubblica Federale d’Iraq il 13 novembre 2017 (Legge n. 79 del 2017), ed applicata in tutta la Repubblica Federale d’Iraq al di fuori della Regione Kurda, si ritiene applicabile anche ai contratti di distribuzione e di franchising. Infatti, la definizione di contratto di agenzia fornita dalla normativa sopra richiamata è la seguente: “Un accordo contrattuale in cui una persona fisica o giuridica è incaricata della vendita o della distribuzione di merci o prodotti o della prestazione di servizi all'interno dell'Iraq in qualità di agente, distributore o franchisee per il preponente, dietro compenso o commissione, oltre alla fornitura di servizi post-vendita, supporto per la manutenzione e procacciamento di parti di ricambio per i prodotti e le merci commercializzati dal suddetto agente / distributore / franchisee."
Una delle principali novità introdotte da tale atto legislativo si sostanzia nel disciplinare non solo i rapporti di agenzia, ma anche quelli di distribuzione e franching. Nell’ottica generale di incentivare il commercio, il Governo iracheno ha concesso all’agente / distributore / franchisee il termine di un anno per conformarsi alle prescrizioni di legge che regolano la sua figura. A differenza della normativa previgente, la novella permette gli agenti commerciali di negoziare direttamente con le entità di approvvigionamento di governo e di contrattare direttamente con il governo.
Resta fermo l’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio, la quale deve rilasciare una vera e propria licenza nel caso in cui il richiedente dimostri di soddisfare i seguenti requisiti: essere un cittadino iracheno; avere piena capacità giuridica; non aver subito condanne per reati contro la pubblica morale, avere un ufficio commerciale in Iraq per l'esercizio della propria attività, essere iscritto presso una camera di commercio in Iraq e avere una denominazione commerciale; non essere un funzionario o dipendente pubblico; avere almeno un contratto di agenzia commerciale debitamente autenticato a norma di legge.
Inoltre, ai sensi della legge citata, al fine di verificare che l’agente svolga la propria attività direttamente nei confronti del Preponente e che dunque non funga da intermediario in una più ampia catena di operatori, è previsto che: “Gli accordi di agenzia presentati da un agente commerciale devono essere presentati per conto di una società che produce o fabbrica prodotti o fornisca servizi direttamente, oppure possono essere presentati per opera della società originaria posseduta da un’altra società che produce merci o che fornisce servizi direttamente, e formalmente autorizzata ad aver filiali in Iraq. Inoltre, gli obblighi di registrazione dei contratti di agenzia commerciale sono determinati mediante istruzioni impartite dal Ministero”. L’obbligo di registrazione dei contratti in oggetto ha carattere vincolante: la mancata registrazione rende il contratto non eseguibile.
Sono stati inoltre introdotti alcuni limiti alla possibilità di risolvere il contratto di agenzia / distribuzione / franchising, non riscontrabili nella disciplina precedente: “Il Preponente non può recedere o rinnovare l'accordo di agenzia se non per giusta causa. Tuttavia, un accordo di agenzia può essere risolto di comune accordo tra l'agente e preponente o in conformità a quanto stabilito in un contratto concluso tra le parti che contenga o una clausola arbitrale o una clausola attributiva della competenza o della legge applicabile."

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