L’art. 564 del codice civile tunisino definisce la compravendita come “il contratto in base al quale una delle parti trasmette la proprietà di una cosa, o un diritto, all’altra parte contraente, verso il corrispettivo di un prezzo che quest’ultima si obbliga a pagare”. La Tunisia non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG). Conseguentemente, individuare la legge applicabile al rapporto potrebbe non essere compito facile nel momento in cui il compratore sia risultato inadempiente. Ad esempio, il Codice Civile marocchino non prevede espressamente la possibilità per il venditore di riservare la proprietà del bene venduto fino al pagamento integrale del prezzo. Ciò significa, pertanto, che eventuali clausole che contenessero siffatta previsione potrebbero essere non pienamente accettate dalle autorità giudiziarie marocchine se il contratto risultasse disciplinato dalla legge marocchina. Ad ogni modo, il venditore presta garanzia solo per i vizi presenti al momento della conclusione del contratto o della consegna. Al contrario, l’ordinamento tunisino riconosce pienamente i termini Incoterms, cui, pertanto, ci si potrà legittimamente richiamare al momento della conclusione di un contratto di compravendita con un interlocutore tunisino. Per il resto, la disciplina della vendita non si discosta dagli usi e dalla prassi internazionalmente riconosciuti.
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