4 Contratto di agenzia in Algeria:clausole e cautele | St.Legale de Capoa
 

Il Contratto di Agenzia in Algeria

Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Commercio algerino il contratto di agenzia è definito come un accordo in base al quale una persona, senza essere vincolata, s'impegna a promuovere e concludere in maniera abituale acquisti e/o vendite, e più in generale tutte le altre operazioni commerciali in nome e per conto di un preponente commerciante. In particolare, dalla definizione fornita dal Code de Commerce emerge che:

  • il contratto di agenzia commerciale presuppone che l’agente non sia obbligato verso il preponente da un contratto di prestazione di servizi (“louage de services”);
  • l’agente è obbligato a concludere, in modo continuativo, acquisti o vendite e tutte le altre attività connesse, in nome e per conto del preponente stesso. eventualmente l’agente può effettuare operazioni commerciali per suo conto (come contratto di distribuzione);
  • il ruolo di agente commerciale può essere svolto da una persona fisica o giuridica, purché iscritta nei registri del commercio.
In estrema sintesi, si può affermare che l’impostazione data dalla legge non si discosta dalle discipline dei Paesi europei o, più in generale, dall’Unione Europea e dalla prassi internazionale.
Quindi, nel redigere un contratto di agenzia commerciale, devono essere adottate particolari cautele e, nello specifico, possono essere utilmente impiegati i modelli suggeriti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, o da altre Istituzioni, oppure quelli adottati dalla prassi internazionale.

A differenza da quanto previsto dalle legislazioni, ad esempio, in vigore nei Paesi dell’UE (che hanno recepito la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio), l’Ordinamento algerino non prevede particolari obblighi o limitazioni, né clausole di ordine pubblico a favore dell’agente.

Tuttavia, rileva evidenziare che in caso di scioglimento del rapporto contrattuale occorre rispettare il periodo di preavviso, che deve essere congruo rispetto alla durata del contratto.
Ne consegue che, allorquando un’azienda straniera, in particolare europea, intendesse nominare un agente in Algeria, può valutare con attenzione l’opportunità utilizzare quale legge applicabile, per l’appunto, quella algerina.
Ciò in virtù della circostanza per cui la legge algerina non pone particolari clausole di salvaguardia a tutela dell’agente e, nello specifico, non sono contemplati l’obbligo di corrispondere un’indennità alla fine del rapporto o l’obbligo di remunerare il patto di non concorrenza.
Il contratto potrà quindi essere molto snello avendo cura la casa mandante straniera di prevedere e rispettare i termini di preavviso che, si ripete, dovranno essere coerenti e proporzionali alla durata del rapporto.
In considerazione del fatto che l’Algeria ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sull’Arbitrato Internazionale, converrà inserire nel contratto la clausola che prevede la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere un’eventuale controversia insorta tra la casa mandante e l’agente. Si suggerisce di ricorrere ad un arbitrato amministrato, ossia far assoggettare il procedimento ad un regolamento arbitrale adottato da un organismo indipendente quale può essere una Camera di Commercio o algerina o di un Paese terzo.

Riassumendo, il contratto di agenzia può essere redatto in lingua francese o altra lingua; può essere scelta quale legge applicabile quella algerina. E’ utile prevedere una clausola arbitrale, che richiami un regolamento arbitrale adottato da una Camera di Commercio algerina o straniera.

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