Scatta l'obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi: un primo esame delle misure principali previste nelle linee guida ministeriali.

Introduzione

L'etichettatura ambientale consiste nell'indicazione su ciascun imballaggio, dei materiali di cui lo stesso è composto e delle sue corrette modalità di smaltimento, mediante l'utilizzo di apposita etichetta o il rinvio ad una fonte digitale; tale misura è stata pensata a livello europeo al fine di migliorare e semplificare la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio ed è da considerarsi quale operazione del tutto svincolata rispetto agli obblighi di etichettatura del prodotto eventualmente contenuto nell'imballaggio stesso.

L'obbligo di etichettatura ambientale, previsto nella normativa italiana dal D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale), art. 219 comma 5 e, per gli imballaggi biodegradabili o compostabili, art. 182 ter, così come modificati dal D.Lgs. 116/20201, dopo diverse proroghe, entra finalmente in vigore l'1.01.2023.

Considerato l'impatto che l'etichettatura ambientale potrà avere per tutte le imprese che operano sul mercato italiano ed europeo, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con il decreto di natura non regolamentare n. 360 del 28.09.2022, ha adottato delle apposite “Linee guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.”.
Il documento in questione rappresenta il frutto del lavoro tecnico portato avanti per oltre un anno dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ha un doppio obbiettivo: da una parte, aiutare tutti coloro che operano all'interno del mercato europeo ad applicare correttamente la normativa sull'etichettatura ambientale così evitando di incorrere nelle relative sanzioni pecuniarie e, dall'altra, supportare i consumatori, in molti casi destinatari finali degli imballaggi, a procedere con il loro corretto smaltimento e, quando possibile, con la loro raccolta differenziata.

Il presente articolo analizza le predette linee guida ministeriali e ha lo scopo di fornire un primo spunto sui loro principali ambiti di applicazione.

Informazioni necessarie e volontarie

Le linee guida in esame chiariscono, anzitutto, le informazioni necessarie che dovranno essere presenti sull'etichetta di ciascun imballaggio immesso sul mercato a partire dal'1.01.2023. Gli imballaggi che risultano già nella disponibilità delle aziende alla data del 31.12.2022, invece, sono esclusi dall'obbligo di etichettatura ambientale e potranno essere utilizzati fino ad esaurimento scorte. Sono esclusi dall'applicazione delle linee guida ministeriali, anche tutti gli imballaggi utilizzati per farmaci e dispositivi medici, per i quali la normativa di settore dispone già specifici obblighi2 di etichettatura.

Per quanto attiene alle informazioni necessarie, secondo la normativa sull'etichettatura ambientale, tutti gli imballaggi, siano essi destinati ai consumatori o ai professionisti (rispettivamente circuito B2C e circuito B2B) e siano essi forniti in vendita o a titolo gratuito, devono riportare le indicazioni sulla tipologia dei materiali di imballaggio utilizzati, secondo l'identificazione e la classificazione prevista dalla Decisione 97/129/CE3 e tale obbligo di informazione ricade direttamente sul produttore.
Tutti gli imballaggi destinati ai soli consumatori (circuito B2C), siano essi forniti in vendita o a titolo gratuito, devono riportare anche le informazioni sul loro corretto smaltimento una volta concluso il proprio ciclo di vita4. Gli imballaggi c.d. “multicomponente”, ovvero composti da più parti “che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili”5, devono riportare le predette informazioni necessarie per ciascuna componente che forma l'intero imballaggio. Una regolamentazione differente è prevista per gli imballaggi biodegradabili e compostabili che, ai sensi dell'art. 182 ter D.Lgs. 152/2006 e ss. mm., devono essere raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici al simultaneo verificarsi delle seguenti condizioni: la prima consiste nella loro certificazione conforme allo standard europeo UNI EN 13432 (previsto per gli imballaggi recuperabili mediante biodegradazione e compostaggio), rilasciata da un apposito organismo accreditato6; la seconda consiste nel riportare, sulla relativa etichetta ambientale, la predetta conformità, assieme ai dati identificativi del produttore e dell'ente certificatore e assieme all'indicazione delle loro corrette modalità di smaltimento nel circuito della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuto organici (quest'ultima informazione si intende necessaria per i soli imballaggi destinati ai consumatori).

Le linee guida ministeriali riportano anche alcune informazioni facoltative che possono essere aggiunte nell'etichetta ambientale, così da rendere il consumatore finale ancora più consapevole delle specifiche caratteristiche dell'imballaggio ricevuto e delle sue corrette modalità di smaltimento ed eventuale riciclo7.

Modalità di comunicazione delle informazioni: etichetta fisica e ricorso ai canali digitali

L'aspetto più interessante delle linee guida in esame riguarda, senza alcun dubbio, le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni riportate sull'etichetta ambientale. Le informazioni in questione, sia quelle necessarie sia quelle facoltative, possono essere apposte direttamente sull'imballaggio immesso in commercio mediante l'utilizzo di una vera e propria etichetta fisica, oppure, in via alternativa o integrata, possono essere rese disponibili mediante l'utilizzo di appositi canali digitali (app, QR code, siti web...), in accordo con l'obiettivo di sviluppo e innovazione tecnologica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il soggetto obbligato a procedere con l'etichettatura ambientale, qualora decida di utilizzare appositi canali digitali, dovrà fornire all'utente istruzioni chiare e complete, che gli permettano di raggiungere facilmente tutte le informazioni utili. Ciascuna azienda potrà decidere quale delle predette modalità di etichettatura ambientale adottare e sarà pertanto libera di valutare quella che ritiene maggiormente efficace per raggiungere il suo scopo ultimo, ossia fornire in modo chiaro tutte le informazioni sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti dei singoli imballaggi.

Conclusioni

Con l'entrata in vigore, a partire dall'1.01.2023 dell'obbligo di etichettatura ambientale, l'Italia compie un importante passo verso l'adozione di quelle misure richieste dall'Europa per migliorare la sostenibilità ambientale di ciascun Paese membro. Le linee guida ministeriali esaminate nel presente articolo rappresentano un primo strumento utile ad aiutare le aziende e gli stessi consumatori finali ad approcciarsi al corretto utilizzo l'etichettatura ambientale, il cui maggior punto di forza è rappresentato dalla possibilità di ricorrere alla c.d. “digitalizzazione delle etichette”. L'utilizzo della tecnologia digitale in tale ambito, infatti, permette di fornire quante più informazioni possibili su ciascuna tipologia di imballaggio (rendendole fruibili a più persone, ad esempio mediante la traduzione in diverse lingue), aiuta l'attività di raccolta e aggiornamento di quelle stesse informazioni e facilita il loro raggiungimento da parte di chiunque vi abbia interesse.

Bologna – 11 gennaio 2023

a cura dell Avv. Anna Ballerini – Studio Legale de Capoa e Associati – Bologna

1 Il D. Lgs. 116/2020 dà attuazione alla Direttiva europea 2018/851 sui rifiuti e alla Direttiva europea 2018/852 sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

2 Pertanto, con riferimento alla Decisione 97/129/CE dovrà essere indicato il relativo codice alfanumerico e per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.

3 Risposta del MITE dell'11.11.2022 n. 141128, a seguito di interpello presentato da Confindustria.

4 Le linee guida consigliano di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”; tale dicitura, infatti, risulta già in linea con l’articolo 11 della Direttiva europea sui rifiuti.

5 Definizione fornita a pag. 15 delle Linee guida ministeriali in esame.

6 La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata da organismi di parte terza accreditati. L’accreditamento di tali organismi si sostanzia in una procedura di attestazione circa la loro indipendenza ed imparzialità, da parte dell’Ente Unico Nazionale di accreditamento, che in Italia è Accredia.

7 Esempi di informazioni facoltative: tipologia di imballaggio; suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità; indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune in materia di raccolta differenziata dei materiali

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